Supplenze 2024, completamento spezzone solo con altro spezzoni. Non si fraziona il posto intero. Si può sommare GPS e GI
Il completamento dell'orario, sia da GPS che da GI, può avvenire a determinate condizioni nonché su determinata disponibilità.
Assegnazione supplenze GaE e GPS 2024/25
L'assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da GaE e GPS è tuttora in corso di svolgimento con gli ATP che hanno già svolto i primi turni di algoritmo, cui ne seguiranno degli altri a seguito delle prime rinunce e delle eventuali nuove disponibilità sopraggiunte.
Pertanto, coloro i quali non hanno ottenuto l'incarico e non siano risultati rinunciatari possono ancora sperare di ottenerlo, così come possono sperare di ottenere il completamento orario coloro i quali hanno ottenuto uno spezzone ed avere conservato titolo al completamento.
Precisiamo che in alcune province, anche per le supplenze suddette (annuali e sino al termine delle attività didattiche) si è già passati allo scorrimento delle GI. Da queste, come sappiamo, si attinge generalmente per le supplenze brevi (malattia, infortunio, maternità…) e, anche in tal caso, come in quello degli spezzoni al 30/06 e al 31/08, è possibile completare l'eventuale spezzone orario ottenuto.
Vediamo quali sono le condizioni necessarie affinché si possa completare l'orario sia per una supplenza ottenuta da GPS che da GI.
Completamento GPS
Ai sensi dell'art.12, comma 12, dell'OM 88/2024:
- conserva titolo al completamento l'aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi; viceversa (ossia in caso di assegnazione di spezzone, in base alle preferenze espresse, pur in presenza di posti interi), non si potrà completare;
- il completamento è possibile nella sola provincia di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell'infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
- il completamento si realizza utilizzando altre supplenze (al 30/06) a orario non intero (successivamente è possibile comunque completare anche con supplenze da GI);
- gli Uffici procedono ad assegnare il completamento orario, anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante;
- il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
- il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell'infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso.
Come detto sopra, dunque, affinché il docente conservi il titolo al completamento è necessario che abbia ottenuto lo spezzone in assenza di posti interi, viceversa (ossia se ottiene lo spezzone in presenza di posti interi) non conserva titolo ad alcun tipo di completamentocome disposto nel comma 13 del summenzionato art. 12: L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a realizzazione alcun tipo di completamento dell'orario.
Completamento GI
Il completamento per una supplenza ottenuta da GI è disciplinato dall'art. 13, commi 20 e 21, dell'OM 88/2024, secondo cui:
- conserva titolo al completamento l'aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi; viceversa (ossia in caso di assegnazione di spezzone, in base alle preferenze espresse, pur in presenza di posti interi), non si potrà completare;
- il completamento è possibile esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, sino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell'infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
- il completamento si realizza utilizzando altre supplenze a orario non intero;
- il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
- il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell'infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso;
- il completamento, secondo quanto detto sopra, è possibile tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Anche in tal caso, per mantenere il titolo al completamento è necessario aver ottenuto la supplenza ad orario non intero.
Domanda
Italiano: Il data 16 settembre ho ricevuto una convocazione da laureatoria di istituto su classe di concorso A045 a 18 ore fino al 31/12. In graduatoria sarebbe spettata a me la supplenza ma dalla segreteria personale mi fanno sapere che la richiesta è andata a chi aveva già ottenuto 7 ore su gps e, secondo la dirigente scolastica, ha diritto a fare il completamente orario mediante frazionamento di quelle 18 ore. Così facendo, a me assegnano solo 7 ore e all'altro docente danno il completamento orario con 11 ore. Ho scritto dicendo che questo non si può fare visto l'OM n. 88 del 16 maggio 2024 lo specifica a pagina sei. La dirigente scolastica mi risponde che invece la stessa OM n. 88 del 16 maggio 2024 agli articoli 12 e 13 prevede il frazionamento orario. Secondo me ha male interpretato le norme, mi sbaglio?
R1. La nostra lettrice ha ragione: il completamento è possibile soltanto con altri spezzoni orario e non è possibile frazionare le disponibilità. Ed è proprio l'OM 88/2024 (come anche la precedente OM 112/2022) a disporre quanto detto. Per le supplenze da GPS la disposizione è contenuta nell'articolo 12/12, primo periodo, laddove leggiamo:
L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titoloin relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza,
a raggiungere il completamento dell'orarioesclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, Tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non interoassegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante.
Per le supplenze da GI, invece, così leggiamo nelle premesse all'OM:
RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all'articolo 12, comma 12, e
all'articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazioni orari;
Dunque, si richiamano i due articoli/commi dedicati al completamento orario (12/12 per le supplenze da GPS e 13/20 per le supplenze da GI) e si dice che non è stata accolta la richiesta del CSPI di consentire il completamento orario frazionando le relative disponibilità.
In definitiva, alla lettrice spettano le 18 ore, che non possono essere frazionate per far completare la collega. Le consigliamo di rivolgersi ad un sindacato per rivendicare e ottenere quanto le spetta.
Italiano: Sono una docente di sostegno della scuola secondaria di primo grado. Ho ricevuto una cattedra di sostegno di 9 ore in una scuola e preso servizio il 16 settembre, sto aspettando il completamento dal prossimo bollettino. Si può rinunciare alla seconda convocazione da GPS? Oppure i due spezzoni, essendo da completamento, vengono considerati come un unicum? Se accetto un completamento da GI e in un secondo momento arriva la convocazione da GPS devo OBBLIGATORIAMENTE accettare quest'ultima per non incorrere in sanzioni? Grazie in anticipo.
R2. Premettiamo, come detto sopra, che si conserva il titolo al completamento solo se lo spezzone è stato assegnato in assenza di posti interi (anche non richiesti). Quanto alla possibilità di rinunciare all'eventuale secondo spezzone, ricordiamo che, come chiarito tra gli altri dall'ATP di Avellino, non è possibile rinunciare ad uno dei due spezzoni assegnati, per cui o si accentano entrambi oppure di rifiutare l'incarico: Non è possibile rinunziare a nessuno dei due spezzoni di cui i docenti sono risultati assegnatari. Dunque, tertium non datur: o si accettano entrambi o si rinunzia all'incarico.
Il caso della lettrice però è diverso da quello di cui alla nota dell'ATP di Avellino succitato, nel quale si parla di incarico e quindi di incarico con spezzoni assegnati nel medesimo turno di nomina. Nel caso in esame, invece, la lettrice ha ricevuto, in un turno di nomina, soltanto uno spezzone. Quindi, l'eventuale altro spezzone arriverà con un altro turno di nomina, ragion per cui non dovrebbe essere considerato come incarico unico, sebbene richiesto dalla lettrice nella medesima domanda. Inoltre, in tal caso, qualora lasciasse lo spezzone già ottenuto, si configurerebbe come abbandono del servizio. Riteniamo pertanto che in tal caso si possa rifiutare il secondo spezzone, tuttavia consigliamo alla lettrice di informarsi in merito con l'ATP di riferimento.
Quanto all'eventuale completamento che arrivi da GPS dopo che la nostra lettrice abbia ottenuto quello da GI, può mantenere quest'ultimo e non accettare quello da GPS, senza essere soggetto ad alcuna sanzione. Ciò ai sensi dell'art. 14, comma 3, dell'OM 88/2024:
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) eb). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.
Dunque, si può sempre lasciare la supplenza (nel nostro caso lo spezzone) ottenuta da GI per un'altra da GaE o GPS, tuttavia, qualora non si eserciti tale facoltà non si è soggetti alle sanzioni per la rinuncia ad una supplenza (in questo caso allo spezzone) da GPS.
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