Ferie docenti di ruolo e supplenti, quanti giorni spettano – Orizzonte Scuola Notizie
Quanti giorni di ferie spettano ai docenti di ruolo e supplenti? Si può interrompere o rimandare? La normativa sulle ferie è contenuta negli articoli 13 CCLN 2006 – 2009 e 35 CCLN 2019 – 2021.
Docenti di ruolo
Per il personale di ruolo ma anche per i docenti che prestano servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile, le ferie sono regolamentate dall'art.13 comma 1, del CCLN che recita quanto segue:
“Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntive o straordinarie e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”.
Le ferie sono così ripartite:
- 32 giorni per il personale con un'anzianità di servizio superiore a 3 anni;
- 30 giorni per sé ha un'anzianità di servizio non superiore ad anni 3 (valgono anche gli anni con contratto a tempo determinato).
- 4 giornate di riposo che si aggiungono ai giorni di ferie da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto
In quali casi è possibile interrompere le ferie
In caso di malattia superiore ai 3 giorni o in seguito a ricovero ospedaliero.
Nel caso in cui le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
E' possibile rimandare le ferie?
Secondo quanto espresso dall'articolo 13 comma 10 del CCNL scuola, è possibile rimandare le ferie “ in casi particolari di esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica”.
Docenti con contratto a tempo determinato
A regolamentare le ferie del personale a tempo determinato (supplenza breve, saltuaria o fino al 30 giugno) è l'art.35 comma 2 del CCLN 2019-2021:
“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.