Istruzione

Supplenze da graduatorie di istituto 2024: sanzione per rinuncia o abbandono del servizio


L'abbandono del servizio, svolto su una supplenza ottenuta da GI, comporta l'impossibilità di ottenere supplenze, per il periodo di vigenza delle stesse graduatorie, per tutte le classi di concorso/posto per cui si abbia titolo.

Sanzioni supplementi GI

Le sanzioni riguardanti le supplenze ottenute dalle graduatorie di istituto sono disciplinate dall'art. 14, comma 2 – lettere a) eb), dell'OM 88/2024 che, relativamente alla rinuncia, prevede una distinzione tra supplenza su posto comune e supplenza su posto di sostegno.

Rinuncia

– la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento:

  • per posto comune comporta l'impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l'orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l'intero orario di servizio;
  • per posto di sostegno comportarsi, esclusivamente per gli aspiranti specializzatil'impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l'orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che hanno già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l'intero orario di servizio.

Le sanzioni sopra rilasciate sono applicate (secondo quanto detto sopra in merito alla distinzione tra posto comune e sostegno) anche a coloro i quali non prestano servizio dopo l'accettazione della supplenza ovvero che non rispondono alla convocazione, nei termini previsti, per una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola deve considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario.

Abbandono del servizio

L'aspirante che abbandona il servizio non potrà ottenere supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Quesito

Così scrive una nostra lettrice:

Vi scrivo per una informazione se potete aiutarmi. Quest'anno non sono stata chiamata da GPS quindi avevo accettato un incarico dalle Graduatorie di Istituto della mia provincia. Per motivi personali poi dopo pochi giorni ho dovuto abbandonare il servizio so che non si può avere più supplenze se si abbandona servizio. Volevo chiedervi: non si possono più avere supplenze solo per questo anno o per tutto il biennio delle graduatorie? E nel mio caso sono stata depennata solo dall'istituto scolastico in cui avevo iniziato a lavorare o in generale da tutte le graduatorie di istituto nella mia provincia? Nel caso potrei lavorare in un'altra provincia? Grazie mille.

La sanzione riguarda le sole graduatorie istituto, l'intero biennio di vigenza e tutte le classi di concorso/posti di inserimento in graduatoria. Inoltre, la sanzione non riguarda solo la GI della scuola in cui si è rinunciato, ma le graduatorie di istituto di tutte le scuole in cui si risulta inclusi. Infatti, mentre per la rinuncia il testo dell'OM recita “… dalla specifica graduatoria di istituto…“, nel caso dell’abbandono detta “… delle graduatorie di istituto…”. La lettrice potrà invece ottenere supplenze dal GPS.

Per quanto riguarda la possibilità di lavorare in altra provincia – presumiamo da interpello – trattandosi di una sanzione che riguarda le graduatorie di istituto a nostro parere no.

Le risposte alle domande

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