Istruzione

Inclusione: il Comune riduce le ore perché non ha fondi sufficienti e il Tribunale lo condanna. Ma chi ha ragione? – Orizzonte Scuola Notizie


La quantificazione delle ore di assistenza specialistica indicate dai GLO torna al centro del dibattito dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 1178/2024 emanata nel mese di Agosto: gli enti locali possono rideterminare, in senso riduttivo, il numero di ore definito nel PEI per motivi di bilancio pubblico?

Il tema è particolarmente rilevante, in considerazione anche delle scelte che le amministrazioni locali stanno compiendo o hanno già compiuto. In tal senso, ad esempio, si è già espressa la Città Metropolitana di Palermo che, non ricevendo ulteriori fondi dalla Regione Siciliana per l'erogazione dei servizi di inclusione scolastica da destinare agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di II grado, ha deciso di sospendere tali servizi a partire dal 1 ottobre.

La logica di tale scelta è la medesima invocata dai giudici del Consiglio di Stato che, lo scorso Agosto, hanno respinto il ricorso di una famiglia dell'Emilia Romagna e confermato la riduzione delle ore di assistenza specialistica rispetto a quanto stabilito nel PEI del figlio con disabilità, motivando la decisione con la carenza di risorse economiche dell'Ente locale.

È dunque possibile ridurre le ore in funzione delle logiche di bilancio degli enti locali?

L'arte. 10 comma 3 e l'art. 3 comma 5 del d.lgs. 66/2017 stabilizzano che, per l'erogazione dei servizi di inclusione scolastica, gli enti locali “provvedendo su richiesta dei dirigenti scolastici e nei limiti delle risorse disponibili”. Tale norma era stata anche al centro della decisione del Consiglio di Stato di Agosto 2024. “Tuttavia, – spiegava l'avv. Miceli (Osservatorio182) lo scorso 30 agosto durante una nostra precedente diretta ritengo sia stato commesso un grave erroreperché le norme indicano sono incostituzionali in virtù di quanto espresso più volte dalla Corte Costituzionale stessa: ci sono, infatti, diverse sentenze della Corte Costituzionale che hanno chiarito come i vincoli finanziari non possono condizionare il nucleo indefettibile dei diritti degli alunni con disabilità”.

E, infatti, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la risposta al quesito iniziale sembra dover essere negativa.

A riguardo, si segnalano tre pronunciamenti fondamentali della Corte Costituzionale:

  • la sentenza n. 80/2010, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 413 della legge n. 244/2007, “nella parte in cui Fissare un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno” e del successivo comma 414, «nella parte in cui escludere la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”;
  • la sentenza n. 275/2016, in cui ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancioe non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione“;
  • la sentenza n. 83/2019in cui si ribadisce che “l'erogazione dei servizi di assistenza a loro destinati deve essere sempre assicurata e finanziata e non può dipendere da scelte discrezionali del legislatore”.

Dello stesso avviso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 25011/2014, secondo cui la proposta delle ore di sostegno e di assistenza specialistica per garantire l'inclusione scolastica dell'alunno, formulata dal GLO, non può essere ridotto discrezionalmente dall'amministrazione, dagli enti locali o dagli USR. In caso contrario, la Cassazione ha spiegato che tale comportamento integra una discriminazione indiretta ai dell'alunno con diritto al risarcimento del danno a favore della famiglia.

L'ulteriore pronuncia di un Tribunale: il caso del Comune di Battipaglia

Ad inizio anno scolastico, il Comune di Battipaglia aveva deciso di ridurre le ore di assistenza specialistica indicare nel PEI di un alunno con disabilità, adducendo problemi di sostenibilità della relativa spesa, gravante sul bilancio comunale.

La famiglia dello studente, sostenuta dagli avvocati della Federazione Osservatorio 182ha presentato ricorso d'urgenza al Tribunale di Salerno che ne ha accettare le motivazioni con ordinanza del 25 settembre 2024.

In particolare, il Tribunale di Salerno ha ribaltato la decisione del Comune, stabilendo che, una volta approvato il PEI dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), il numero di ore di assistenza non può essere modificato unilateralmente dall'amministrazione pubblica. Il diritto allo studio degli studenti con disabilità, ha ribadito il Tribunale, non può essere limitato da considerazioni di bilancio, così come ha già stabilito la Corte Costituzionale con le richiamate sentenze n. 80 del 2010, n. 275 del 2016 e n. 83 del 2019.



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