Istruzione

Supplenze 24/25: cattedra più ore alla paritaria? Quali sanzioni per rinuncia da graduatoria di istituto? Risposte ai quesiti – Orizzonte Scuola Notizie


Le sanzioni relative alle supplenze ottenute da GI sono contenute nell'OM n. 88/2024, al pari delle disposizioni relative al completamento tra scuola statale e scuola paritaria.

In vista dei quesiti a cui risponderemo di seguito, ricordiamo cosa prevede l'OM 88/2024 in merito al completamento tra scuola statale e scuola paritaria, nonché alle sanzioni previste in caso di supplenza dalle GI.

Completamento supplenza con scuola paritaria

Le supplenze da graduatoria di istituto sono disciplinate dall'articolo 13 dell'OM 88/2024. I commi 20 e 21 del predetto articolo sono dedicati al completamento in caso di supplenza ad orario non intero, di cui abbiamo parlato in Supplenze 2024, completamento spezzone solo con altro spezzoni. Non si fraziona il posto intero. Si può sommare GPS e GI

L'ultimo periodo del suddetto comma 21 così dispone:

Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Dunque, è possibile completare l'orario con una supplenza in una scuola paritaria, ferme restando le condizioni previste in caso di completamento tra scuole statali. Ecco le citate condizioni:

  • il completamento è possibile esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, sino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell'infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
  • il completamento si realizza utilizzando altre supplenze a orario non intero;
  • il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
  • il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell'infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso.

Rispettando le succiate condizioni è dunque possibile completare l'orario tra scuole statali e paritarie.

Sanzioni supplementi GI

Quanto alle sanzioni riguardanti una supplenza dalle graduatorie di istituto, sono disciplinate dall'articolo 14, comma 2 – lettere a) eb), della succitata OM 88/24 e riguardano due fattispecie:

  1. rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento;
  2. abbandono del servizio.

Rinuncia supplenza su posto comune

La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto comune comporta l'impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l'orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che hanno già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l'intero orario di servizio.

Rinuncia alla supplenza su posto di sostegno

La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comportarsi, esclusivamente per gli aspiranti specializzatil'impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l'orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che hanno già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l'intero orario di servizio.

Le sanzioni sopra rilasciate sono applicate (secondo quanto detto sopra in merito alla distinzione tra posto comune e sostegno) anche a coloro i quali non prestano servizio dopo l'accettazione ovvero che non rispondono alla convocazione, nei termini previsti, per una qualsiasi proposta di contratto , per cui la comunicazione effettuata dalla scuola deve considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario.

Abbandono del servizio

L'aspirante che abbandona il servizio non potrà ottenere supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Domanda

Italiano: Posso completare l'orario di servizio con una scuola paritaria? Ho ottenuto una supplenza ad orario non intero dalle GI.

R2. Sì, come detto sopra, è possibile, restando le condizioni riportate nel paragrafo “Completamento supplenza con scuola paritaria” (supplenze nella stessa provincia, sino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento…).

Italiano: Ho due domande: la prima è, se si firma un contratto per una supplenza da laurea di istituto, si può recedere dal contratto per una supplenza più lunga o con caratteristiche migliori? La seconda è, se si rinuncia ad una nomina dopo aver accettato una convocazione da graduatoria d'istituto a quali sanzioni si andrà incontro?

R3. E' possibile lasciare una supplenza breve (come sembra quella ottenuta dalla lettrice) da GI per una supplenza da GaE e GPS, nonché per una supplenza sempre da GI sino al 30/06 o al 31/08. Non è invece possibile lasciare una supplenza breve per un'altra sempre breve, ivi compresa una supplenza sino al termine delle lezioni. Approfondisci

Quanto alla sanzione per la mancata presa di servizio su posto comune dopo l'accettazione, è quella sopra riportata: impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l'orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che hanno già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l'intero orario di servizio.

D3. Può un docente di sostegno di ruolo con cattedra completa (18 ore) nella scuola secondaria di secondo grado accettare di insegnare la materia per la quale è abilitata 6 ore nella scuola paritaria per un totale di insegnamento di 24 ore?

R3. No, non è possibile. Potrebbe invece esserlo nel caso in cui la lettrice accettasse nella scuola di servizio uno spezzone pari o inferiore a 6 ore anche su materia, purché abilitata. Approfondisci

D4. Mi chiamo **** e Le scrivo in quanto vorrei avere una risposta a tale domanda: working 18 ore in una scuola paritaria (liceo), è possibile accettare 2 ore settimanali anche nella scuola pubblica? Non riesco a trovare una risposta chiara, perché alcune fonti riportano che gli insegnanti possono lavorare per un totale di 24 ore fra pubblica e paritaria. Al contrario, altre sostengono che c'è un limite di 18 ore.

R4. E' possibile superare le 18 ore sino a 24 nella sola scuola secondaria e nel solo caso di assegnazione di uno spezzone pari o inferiore a 6 ore nella scuola di sevizio. Approfondisci

E' invece possibile, ma non è questo il caso, completare l'orario tra scuola statale e scuola paritaria.

Le risposte alle domande

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