Istruzione

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: nella scuola di servizio e non anche in altre


Gli spezzoni pari o inferiori a sei ore, come ore eccedenti oltre l'orario d'obbligo, possono essere ottenuti dal docente di ruolo solo nella scuola di servizio.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore

L'assegnazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono aa costituire cattedra, è disciplinata dall'articolo 2, comma 4, della OM n. 88 del 16 maggio 2024.

Stando alla suddetta disposizione, nella scuola secondariaprevio consenso degli interessati e sino al limite massimo di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, il dirigente scolastico assegna le ore in esame al personale di seguito indicato, in possesso della relativa abilitazione/specializzazione, nell'ordine seguente:

  1. docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d'orarioin servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse;
  2. docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interessesino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
  3. docenti a tempo determinatoin servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.

Nei casi in cui non sia possibile assegnare gli spezzoni in esame, secondo quanto detto sopra, il dirigente procederà all'attribuzione delle stesse utilizzando le graduatorie di istituto.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Le scrivo per chiederLe se un docente di ruolo con cattedra da 18 ore può accettare da GI ULTERIORI 6 ore o meno, da altra istruzione scolastica?

No, non è possibile. Così, infatti, leggiamo nell'art. 2/4 dell'OM 88/2024:

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanaliche non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesimaforniti di specifica abilitazione o specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimanereno ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Dunque, le sei ore, come eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento sino a 24 ore, possono essere assegnate (e quindi ottenute) ai soli docenti di ruolo in servizio nella scuola. Qualora non sia possibile assegnarle, secondo quanto detto sopra, al personale a tempo determinato oa tempo indeterminato in servizio nella scuola, le stesse si attribuiscono a nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

In definitiva, il nostro lettore non potrà ottenere le sei ore in questione. Diverso il caso delle supplenze su posto intero per altra classe di concorso/tipo di posto/grado di istruzione.

Le risposte ai quesiti

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