Istruzione

Concorso docenti PNRR 2: posti, requisiti di accesso, prove, titoli. Martedì 8 ottobre incontro sindacati – Ministero [LO SPECIALE] – Orizzonte Scuola Notizie


Bando tra ottobre e novembre e circa 20 mila posti, di cui 5785 per il sostegno: il Ministro Valditara ha confermato le tempistiche e i posti che saranno messi a bando per il prossimo concorso docenti, il secondo previsto per la fase transitoria, che si concluderà il 31 Dicembre 2024, delle assunzioni previste dal PNRR. L’obiettivo è raggiungere quota 70 mila docenti assunti entro il 2026.

La proiezione del riparto delle assunzioni confermata dal Ministro Valditara prevede, infatti, ulteriori “20 mila assunzioni entro il 2024 e 30 mila entro il 2025”.

Il secondo concorso docenti è già previsto nel Regolamento concorsuale per la secondaria di I e II grado (DM 205 del 26 Ottobre 2023), il cui art. 1 comma 2 lett. b specifica che “per la fase transitoria sono previsti uno o più concorsi per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”, mentre per infanzia e primaria potrebbe trattarsi del concorso annuale.

La fase transitoria si conclude il 31 dicembre 2024, pertanto quella dovrebbe essere la data ultima per il bando (anche per consentire la partecipazione degli ITP ancora con diploma)

Il Ministero ha già avviato la ricognizione delle aule per i concorsi della stagione 2024/25.

I posti

Al termine delle procedure di immissioni in ruolo previste per l’anno scolastico 2024/2025, i posti disponibili (che verosimilmente saranno messi a bando) ammontano a un totale di 19.032 unità, di cui:

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 13 comma 9 del DM 205/2023, il bando potrà prevedere una riserva di posti, pari al 30% per ciascuna Regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione dell’istanza di partecipazione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti. Tale riserva si attiva soltanto nel caso in cui il numero dei posti messi a bando per ciascuna Regione/classe di concorso/tipologia di posto sia superiore a quattro.

Si segnala che non c’è ancora una distribuzione per grado di scuola né Regione.

N.B. Come già accaduto per il concorso bandito a dicembre 2023, i posti potrebbero essere aumentati in previsione dell’eventualità che alcuni posti rimangano vacanti.

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I requisiti di accesso per la scuola secondaria

Ai sensi dell‘art. 3 comma 8 del DM 205/2023, i requisiti di accesso al secondo concorso docenti per la fase transitoria saranno (è sufficiente un requisito):

1) posti comuni:

  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure
  • laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure
  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm n. 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022
  • laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023

*come controllare i CFU richiesti per la laurea

Come indicato nell’articolo 3 comma 8 del DM n. 205/23, l’accesso è consentito non solo a chi ha già completato i 30 CFU/CFA, ma anche a coloro che risultano iscritti al relativo percorso formativo. In questo caso, la partecipazione al concorso avverrà con riserva, che verrà sciolta positivamente se i 30 CFU/CFA verranno acquisiti entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente a quello della nomina a tempo determinato (quindi per ipotesi se il concorso venisse bandito a novembre 2024, si potrebbe comunque sciogliere la riserva entro il 30 giugno 2025).

N.B. Non potrà partecipare (come già al primo concorso PNRR) chi ha solo la laurea e non il requisito aggiuntivo richiesto. La differenza tra il primo e il secondo concorso PNRR è la possibilità di partecipare con i primi 30 dei 60 CFU occorrenti per l’abilitazione nella specifica classe di concorso.

2) posti di ITP:

  • abilitazione oppure
  • diploma di accesso alla classe di concorso come indicato da tabella B del DPR 19/2016  e dm n. 259/2017.

3) posti di sostegno:

  • titolo di accesso alla classe di concorso + diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato anche la domanda di riconoscimento). Nel primo concorso PNRR non è stata prevista riserva per chi stava frequentando il TFA sostegno in Italia.

Requisiti di accesso infanzia e primaria

a. abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure
b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Quante classi di concorso è possibile scegliere

Se in possesso dei requisiti, è possibile partecipare sia al concorso infanzia primaria che al concorso secondaria, posto comune e sostegno.

Per la scuola secondaria, per posto comune, è possibile scegliere max una classe di concorso per la secondaria primo grado e max una classe di concorso per la secondaria di II grado (+ sostegno relativo grado se in possesso del titolo)

Quando si svolgerà il concorso?

Il bando è atteso per novembre – dicembre 2024.Martedì 8 ottobre è già calendarizzato un incontro tra Ministero e sindacati per la presentazione della procedura. Entro il 19 ottobre le scuole dovranno provvedere al collaudo delle aule informatiche per i concorsi da svolgere nel 2024/25.

Chi può partecipare

Tutti gli aspiranti in possesso di uno dei requisiti richiesti, sia precari che di ruolo. Anche senza esperienza di insegnamento. Potranno partecipare anche coloro che hanno partecipato e superato il primo concorso PNRR ma si sono collocati tra i vincitori, né tra gli idonei che hanno sostituito i vincitori rinunciatari.

E’ un concorso ordinario o straordinario?

E’ il secondo concorso ordinario della fase transitoria prevista entro il 31 dicembre 2024 dal dm n. 205 e 206 del 26 ottobre 2024.

Le prove

Anche per il secondo concorso della fase transitoria, non è prevista una prova preselettiva. I candidati inizieranno direttamente con la prova scritta seguita dalla prova orale, che in alcune classi di concorso includerà anche una prova pratica, se richiesto. Ecco quali sono le classi di concorso con prova pratica

1) Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

Si svolge un’unica prova scritta per tutte le classi di concorso richieste in domanda.

La prova scritta manterrà la sua struttura, composta da 50 domande a risposta multipla da svolgere in 100 minuti. Le domande saranno suddivise come segue:

  • 40 quesiti volti a valutare le competenze del candidato nei campi pedagogico, psicopedagogico e metodologico-didattico:
    • 10 domande su aspetti pedagogici;
    • 15 domande riguardanti la psicopedagogia, inclusi i temi dell’inclusione scolastica;
    • 15 domande sugli aspetti metodologico-didattici, comprese le modalità di valutazione degli studenti.
  • 5 domande di inglese, con livello di competenza richiesto pari al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
  • 5 domande sulle competenze digitali, focalizzate sull’uso delle tecnologie e dispositivi multimediali per migliorare l’apprendimento.

NOVITA’ Il punteggio minimo per superare la prova scritta è pari a 70/100. Tuttavia, in sede di conversione il DL Scuola e Sport (DL 71/2024 ) ha introdotto una novità importante relativa al limite di candidati che potranno accedere alla prova orale.

Infatti, la legge n. 106/2024 che ha convertito il DL Scuola ha aggiunto l’art. 14-bis in cui si specifica che, all’esito della prova scritta, sarà ammesso alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a bando, nella Regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti. Saranno, inoltre, ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

In pratica, non basterà raggiungere la soglia minima: sarà il punteggio più alto a determinare chi accede alla fase orale, e quindi la graduatoria sarà basata sul merito dei candidati che hanno ottenuto i punteggi migliori.

Pertanto, per accedere alla prova orale è necessario:

  • ottenere almeno 70/100 alla prova scritta;
  • rientrare nel limite massimo di candidati ammissibili pari a 3 volte il numero dei posti messi a bando, nella Regione per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto.

2) Prova orale

La prova orale avrà una durata massima di 45 minuti (30 per infanzia e primaria), salvo eventuali modifiche, e valuterà l’acquisizione di competenze disciplinari, didattiche e linguistiche. Per le classi di concorso che prevedono tale possibilità, sarà integrata una prova pratica.

Le competenze disciplinari e didattiche saranno valutate anche in base allo svolgimento di una lezione simulata volta ad accertare le capacità di progettazione didattica con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, con particolare attenzione, per quanto riguarda i posti di sostegno, agli obiettivi di inclusione scolastica.

Durante la prova orale sarà, infine, valutata anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Fanno eccezione le classi di concorso A24, A25 e B02, la cui prova orale si svolgerà interamente nella lingua straniera oggetto di insegnamento. 

Il punteggio minimo per superare la prova orale è pari a 70/100. Per le classi di concorso in cui sarà prevista anche la prova pratica, la commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti per l’orale e 100 punti per la pratica e il punteggio sarà calcolato in base alla media aritmetica delle due votazioni.

Possibile novità: Anche prova orale unica per le classi di concorso accorpate. Leggi tutto

Cosa studiare

I programmi del primo concorso PNRR sono inseriti nell’allegato A al dm n. 205 del 26 ottobre 2023 per infanzia e primaria e Allegato A al dm n. 205 del 26 ottobre 2023 per la scuola secondaria, eventualmente integrati con nuove indicazioni normative e di contenuti.

La valutazione dei titoli

Al punteggio ottenuto all’esito delle prove scritte e orali si somma il punteggio relativo alla valutazione dei titoli di accesso, professionali, culturali e di servizio. Tale valutazione non ha subito modifiche, con riguardo alle previsioni normative contenute nel DL Scuola, rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale 205/2023.

Salvo eventuali modifiche in sede di pubblicazione del bando, sarà, infatti, possibile attribuire un massimo di 50 punti per i titoli elencati nell’Allegato B del DM 205/2023
per la scuola secondaria e nell’allegato B al Dm n. 206/2023 per infanzia e primaria.

Come calcolare i punti per il titolo di accesso

Le graduatorie

All’esito delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli, le commissioni giudicatrici redigeranno le graduatorie di merito su base regionale, suddivise per classe di concorso e tipologia di posto.

L’USR di riferimento approverà, di conseguenza, le graduatorie di merito con apposito decreto, le trasmetterà al Ministero dell’Istruzione e del Merito e le pubblicherà sul sito e sull’albo. Qualora sarà previsto dal bando, per le classi di concorso in cui sarà prevista una aggregazione interregionale delle procedure, verranno pubblicate graduatorie separate per ogni Regione coinvolta.

Anche per questo secondo concorso relativo alla fase transitoria, le graduatorie di merito avranno durata annuale, a partire dall’anno scolastico successivo alla loro approvazione. Perderanno efficacia nel momento in cui verranno pubblicate le graduatorie del successivo concorso o, in ogni caso, alla scadenza di un anno. Tuttavia, i vincitori del concorso mantengono il diritto all’immissione in ruolo anche negli anni successivi, qualora non ci siano posti disponibili per le assunzioni nell’anno di validità, sempre nel limite delle possibilità assunzionali stabilite dalla legge.

La rinuncia all’immissione in ruolo da una delle graduatorie regionali comporterà l’esclusione definitiva solo da quella specifica graduatoria, senza pregiudicare altre graduatorie a cui il candidato potrebbe aver partecipato.

Nel caso in cui vi siano rinunce all’immissione in ruolo, si procederà a un’integrazione della graduatoria, includendo i candidati che hanno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto per superare le prove concorsuali.

In breve, saranno assunti solo i vincitori, ma, in caso di rinunce, ci sarà lo scorrimento della graduatoria al primo idoneo non vincitore disponibile.

Si ricorda che, così come accaduto per quello svoltosi in primavera, il concorso docenti PNRR 2 non sarà abilitante. Ciò ha un duplice effetto:

  • da un lato, coloro i quali siano risultati idonei all’esito del concorso PNRR 1 dovranno rifare tutta la procedura concorsuale dall’inizio;
  • dall’altro lato, che coloro i quali risulteranno idonei per il concorso PNRR 2 non avranno diritto, salvo rinunce, all’immissione in ruolo.

Ai sensi dell’art. 21 del DM 205/2023, sarà possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, soltanto per i vizi di legittimità, entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato del provvedimento da impugnare.

Le assunzioni del 2025/26

Gli aspiranti docenti che risulteranno vincitori del prossimo concorso PNRR 2 e che, quindi, saranno inseriti nelle relative graduatorie di merito, seguiranno percorsi differenti per l’immissione in ruolo in base al possesso dell’abilitazione specifica.

In particolare:

  • Docenti con abilitazione, verranno assunti a tempo indeterminato e inizieranno subito l’anno di prova necessario per la conferma in ruolo;
  • Docenti senza abilitazione, laddove parteciperanno anche candidati con una laurea+24 CFU (conseguiti entro il 31 ottobre 2022) o una laurea con 3 anni di servizio, verranno assunti inizialmente con un contratto a tempo determinato (fino al 31 agosto). Durante questo periodo, devono completare il percorso per l’abilitazione, che prevede il conseguimento di 30 CFU o 36 CFU. Una volta ottenuta l’abilitazione, nell’anno successivo, verranno assunti in ruolo e svolgeranno il loro anno di prova.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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