Omissione ed evasione contributiva: il nuovo regime sanzionatorio. Circolare Inps – Orizzonte Scuola Notizie
Dal 1° settembre 2024 si applica il nuovo regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva. L'Inps con circolare del 4 ottobre fornisce le indicazioni, illustrando la disciplina del nuovo regime sanzionatorio modificato dal decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56).
Il decreto PNRR ha apportato modifiche importanti all'articolo 116, commi 8, 9, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le novità illustrate nella circolare Inps
Nel decreto sopra detto viene riformulato il testo della lettera b) del comma 8, relativa alla fattispecie dell'evasione, ricorrente anche in caso di dichiarazioni obbligate, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.
Rispetto alla misura delle sanzioni civili dovuto in caso di omissione o evasione contributiva, l'articolo 30 del decreto PNRR, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell'adempimento. Alla base, l'obiettivo di favorire e di accelerare, rendendolo economicamente più vantaggioso, il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti contribuenti, iscritti alle Gestioni degli Enti previdenziali e assicurativi.
Inoltre, all'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19/2024, viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d'ufficio da parte degli enti imposori ovvero a seguito di verifiche ispettive.
Relativamente alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata, la circolare ricorda che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto, con l'articolo 9, comma 4, che: “Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica fino al 31 dicembre 2024 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.