Istruzione

Così la Cassazione sconfessa la sentenza che assolse Berlusconi dalla corruzione dei testi


Il processo Ruby non finisce mai. A 14 anni dai fatti le ex Olgettine (cosiddette) restano ancora sul banco degli imputati e si celebrerà un nuovo appello per 22 personeaccusa di corruzione in atti giudiziari. La Corte di Cassazione ah annullato la sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale di Milano nel febbraio 2023. Ci sono i presunti corrotti in qualità di testimonianze (22), non c'è più il presunto corruttore, l'ex premier Silvio Berlusconianche lui assolto in primo grado come gli altri e poi morto il 12 giugno. La decisione della Suprema Corte non è solo un ribaltamento della sentenza di primo grado, ma rischio di essere una sconfessione della tesi in forza della quale il collegio presieduto da Marco Tremolada aveva orientato il processo.

L'accusa, infatti, è quella che i testimoni hanno detto il falso su quanto accadeva alle serate organizzate nella villa di Arcore dall'allora capo del governo e leader del centrodestra. In cambio del silenzio, secondo la Procura, avrebbero ricevuto soldi e case. Tra loro ci sono Barbara Guerra, Francesca Ciprianile sorelle Concetta ed Eleonora De Vivo, Marysthell Polancola stessa Karima El Mahrougche tutti sanno ormai come Ruby. In questo quadro è diventato determinante – per l'assoluzione “perché il fatto non sussiste” – il nodo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli ex giovani ospiti delle “cene eleganti”. Come spiegò dopo quella sentenza la procuratrice aggiunta di Milano, Tiziana Sicilianoil tema era “se hanno mentito nella veste di testi o di soggetti che avrebbero dovuto avere un'altra qualifica, che non sarebbero stati tenuti a dire la verità”. E quindi quei 22 dissero il falso come semplici testimonianze o come indagati? Per il collegio presieduto da Tremolada doveva valere la seconda ipotesi e quindi non avevano l'obbligo di dire la verità. Così spiegò il tribunale in una nota: “La corruzione in atti giudiziari sussiste solo quando il soggetto corrotto sia un pubblico ufficiale. Per giurisprudenza costante, la persona che testimonia assume un pubblico ufficio e le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il giudice ha chiamato ad accertare la fattispecie correttiva deve verificare se il dichiarante che si assume essere stato corrotto sia stato o meno correttamente qualificato come testimone“. Il riferimento era al verdetto Mulini (altro processo in cui Berlusconi è stato imputato per corruzione in atti giudiziari e poi prescritto, ndr) che – paradosso dei paradossi – era stato citato in particolare da uno dei giudici che si erano occupati durante le fasi preliminari del processo proprio per prendere la decisione opposta: ovvero considerare le giovani testimonianze quindi con la qualità di pubblico ufficiale (in quanto testimone che parla davanti alle autorità giudiziaria) che permette di integrare il reato di corruzione in atti giudiziari. Prima della inattesa conclusione del tribunale di Milano di oltre un anno e mezzo fa, almeno 14 giudici avevano stabilito che le ragazze erano da ritenere testimonianze nel momento in cui parlavano e – nel frattempo – ricevevano denaro (2500 euro e l'uso di alcune abitazioni) da Berlusconi come “risarcimento per il discredito” sulla loro reputazione perché partecipanti alle feste di Villa San Martino.

Di fronte alla decisione sorprendente del collegio milanese la Procura aveva deciso di non ricorrere in Corte d'appello, ma rivolgersi direttamente alla Cassazione con un ricorso “per saltum”. Davanti alla Suprema Corte il procuratore generale Roberto Aniello aveva spiegato che, seppure l'audizione delle imputate in qualità di testimonianze sia stata “illegittima, in quanto esse erano raggiunte da indizi di reazioneciò non incidente sulla sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari, che rimane configurabile in quanto le funzioni di pubblico ufficiale sono stato concretamente esercitate“. Il pg ha poi citato una serie di sentenze della Cassazione secondo le quali – a suo dire – si è sempre ritenuto che la qualifica di testimone e “dunque di pubblico ufficiale, si acquisisce al momento in cui il giudice dispone l'ammissione della testimonianza; qualora via sia stata una preventiva autorizzazione alla citazione, questa anticipa l'assunzione della qualità di testimone” e in questo caso ciò è avvenuto “il 23 novembre del 2011, dati dell'ordinanza di ammissione delle prove nel processo Ruby uno”, cioè quello principale per prostituzione minorile e commozione cerebrale che vide Berlusconi condannato in primo grado a 7 anni e poi assolto in Cassazione.

Nelle motivazioni del Ruby bis (in cui finirono condannati Emilio Fede e Nicola Minetti per induzione e favoreggiamento della prostituzione) fu ricostruita la riunione avvenuta ad Arcore il 15 gennaio 2011quando – dopo le perquisizioni del giorno precedente – molte delle ragazze ospiti alla sera vennero convocate a Villa San Martino. “Tutti i soggetti partecipanti alla riunione e, quindi, anche tutte le ragazze, sono pesantemente indiziati” hanno sostenuto i magistrati. Le ragazze, infatti, “che poi rendono false testimonianze (…) in qualità di testimonianze e, quindi, pubblici ufficiali, ricevono denaro ed altre utilità, sia prima che dopo aver deposto come testimonianze”. Berlusconi viene indicato dai giudici come “colui che elargiva (e tuttora elargisce) le somme” alle ragazze. Per altro le ragazze ospiti alle serate di Arcore “rendevano” in aula “dichiarazioni perfettamente sovrapponibilianche con l'uso di linguaggio non congruo rispetto alla loro estrazione culturale”. I giudici sottolineavano, dunque, la “ricorrenza” nelle deposizioni “di frasi identici” e “terminologie” di cui le giovani “a precisa domanda” non “sapevano riferire il significato”. Conclusioni a cui i giudici erano arrivati ​​a fine del dibattimento successivamente alla primavera del 2012, periodo in cui, secondo il collegio che ha assolto gli imputati del Ruby ter, le testimonianze devono assumere la veste di indagate. Perché se i giudici del processo Ruby e del Ruby bis hanno individuato quelle dichiarazioni incriminanti per le testimonianze, come prevede la legge e le sentenze citate, avrebbero dovuto interrompere la testimonianzaavvertire il teste che a quel punto avrebbe il diritto di tacere e avere l'assistenza legale. Ma in quel momento le dichiarazioni erano solo “Meri indizi”. E dunque non era obbligatorio indagare subito le testimonianze.



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