Frequenza lezioni TFA sostegno: posso fruire dei 5 giorni per formazione?
E' possibile fruire dei giorni di permesso per la formazione e l'aggiornamento al fine di seguire le lezioni del sostegno TFA?
Formazione docenti
La formazione del personale docente è disciplinata dall'art. 36 del CCNL 2019/21, articolo che riguarda sia il personale a tempo determinato che quello a tempo indeterminato.
Attività funzionali
Il succitato articolo 36 ha introdotto importanti novità, in primis quella relativa al fatto che le ore di formazione rientrano nelle ore destinate alle attività funzionali (aspetto questo prima non specificato). Ecco quali (art 44 CCNL 19/21):
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell' infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri di stabilità dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tenere conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiori a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
Precisiamo che le ore di formazione rientrano nelle 40 ore di cui al punto a) e nelle 40 ore di cui al punto b) nel solo caso in cui residuino ore non programmate per le attività previste dai medesimi punti.
Inoltre, le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle sopra riportate sono remunerati con compensi, anche forfettari stabilità in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
Attività obbligatorie
Le attività di formazione che i docenti svolgono sono quelle deliberate e devono essere inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Organizzazione e svolgimento attività
La formazione organizzata dall'amministrazione, a livello centrale o periferico, oppure dalle scuole si svolge di norma in orario di servizio e al di fuori dell'orario di insegnamento.
La suddetta disposizione si armonizza con quella sopra richiamata e di cui all'articolo 44 del CCNL 19/21, laddove prevede che le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento (40 ore collegio docenti e informazione alle famiglie + 40 ore consigli di classe/ interclasse/intersezione/GLO), non utilizzate a tal fine, sono destinate alle attività di formazione dei docenti che la scuola programma nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Evidenziamo chenel caso in cui i corsi di formazione si svolgono fuori sede, è previsto il rimborso delle spese di viaggio.
Personale in servizio
I docenti partecipanti alle summenzionate attività di formazione organizzata dall'amministrazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti (non devono quindi chiedere giorni di permesso).
Giorni permesso
I docentinel corso dell'anno scolastico, hanno diritto alla fruizione di cinque giorni di permesso retribuito per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevivigente nei diversi gradi di istruzione (non si fa distinzione tra docenti di ruolo e non, per cui ne diritto hanno entrambi).Tali iniziative di formazione possono anche non essere organizzate dall'amministrazione ei 5 giorni di permesso in esame non riguardano quelli in cui si è in servizio per attività formative organizzate dall'amministrazione di appartenenza e deliberate nel PTOF.
Finalità
La formazione si pone la finalità della piena realizzazione e sviluppo della professionalità di ciascun docente:
La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente a tempo determinato (30 giugno) Le scrivo poiché vorrei usufruire dei 5 giorni previsti per formazione, art 36 ccnl , per poter seguire le lezioni in presenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Tfa) , dato che non è ancora possibile usufruire del diritto allo studio (150 ore). Posso usufruirne, ne ho diritto?
Come detto sopra, la finalità della formazione è quella della piena realizzazione e sviluppo della professionalità di ciascun docente e non dunque l'acquisizione di un titolo di accesso, quale appunto il titolo di specializzazione su posto di sostegno. Essendo diverse le finalità, non è possibile fruire dei 5 giorni di permesso per formazione, al fine di seguire le lezioni del TFA sostegno. D'altra parte, è il comma 12 del summenzionato articolo 36 a confermare implicitamente quanto detto:
All'interno delle singole istituzioni scolastiche, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento oa scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
In definitiva, la risposta alla domanda è negativa: non è possibile fruire dei giorni di permesso per la formazione per seguire le lezioni del TFA sostegno (come qualsiasi altro corso per ottenere un titolo di studio di accesso). La lettrice, avendo un contratto al 30 giugno, può invece fruire dei tre giorni retribuiti di permesso per motivi personali.
Per la richiesta dei permessi per diritto allo studio leggi QUI.
Le risposte ai quesiti
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