Istruzione

Ricorsi al TAR contro voti scrutini ed esami di Stato: cosa fa la scuola ed entro quando vanno presentati. Indicazioni – Orizzonte Scuola Notizie


L'USR Lazio pubblica una nota che riepiloga le indicazioni operative su reclami e ricorsi avverso la valutazione degli scrutini finali e degli esami di Stato. In premessa la nota chiarisce che i reclami avverso le procedure di scrutinio e di esame vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell'atto conclusivo del procedimento, cioè, nella fattispecie che qui interessa, al dirigente scolastico.

Se il reclamante ha bisogno di prendere visione ed ottenere copia degli atti di interesse, è compito delle segreterie dell'istituto depositario dei documenti consentirne l'accesso, previo accoglimento dell'istanza da parte del DS.

Ricorsi al TAR

I provvedimenti di valutazione degli studenti adottati dagli organi collegiali della Scuola, in sede di scrutinio finale, e dalle Commissioni d'esame, in occasione degli
Esami di Stato, sono atti definitivi e, dunque possono essere impugnati in alternativa:

  • in via giurisdizionale al TAR: il ricorso va proposto entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo delle Istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami
  • in via giustiziale al Capo dello Stato, ricorso straordinario: il termine, decorrente dal medesimo dies a quo, è pari a 120 giorni.

Viene specificato che il ricorso gerarchico non appare sperimentale.

Cosa fa la scuola

Nel caso venga proposto ricorso al TAR e l'Avvocatura dello Stato invii all'Istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti, il dirigente scolastico invia all'organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento della difesa nonché una specifica relazione di accompagnamento contenente puntuali considerazioni sulle osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.

Nell'eventualità in cui il contenzioso riguardi gli esiti degli esami di Stato, invece, competente alla redazione della relazione è il presidente della commissione d'esame.

La NOTA dell'USR Lazio



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