Istruzione

Neoassunti da GM24 concorso PNRR possono rinviare l'abilitazione al prossimo anno? Avranno un altro contratto al 31 agosto?


I vincitori di concorso PNRR non abilitati sono assunti dapprima a tempo determinato e, dopo il conseguimento dell'abilitazione, a tempo indeterminato. Si può rinviare l'abilitazione?

Immissioni in ruolo concorsi PNRR 2023

Le assunzioni da GM PNRR 2023 si stanno svolgendo in diverse fasi:

  • entro il 31 agosto per gli aspiranti inclusi in GM pubblicati entro la medesima data (fase conclusa);
  • dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 2024 per gli aspiranti inclusi in GM pubblicati dopo il 31/08 ed entro il 10/12.

A quanto detto sopra aggiungiamo che, per le assunzioni di cui al punto 1, si possono verificare ulteriori nomine a seguito di rinunce. In tal caso, i docenti individuati per il ruolo (come tutti gli aspiranti inclusi in GM di altri precedenti concorsi), scegliere la provincia, ottenere la decorrenza giuridica della nomina con data 1° settembre 2024, sceglieranno la sede presentando domanda di mobilità nella provincia di assunzione.

Concorso secondario: differenza abilitati e non

Al concorso PNRR 2023 scuola secondaria, ricordiamolo, hanno potuto partecipare, oltre agli abilitati, anche aspiranti privi di abilitazione ma in possesso di: laurea + 3 anni di servizio (nelle scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione) oppure laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022.

Una volta individuati per l'assunzione, le “strade” dei vincitori di concorso abilitati e di quelli non abilitati si separano, nel senso che il percorso che seguono è diverso in quanto:

  • i vincitori abilitati sono direttamente immessi in ruolo e avviati all'anno di formazione e prova;
  • i vincitori non abilitati sono dapprima assunti a tempo determinato (al 31/08), nel corso del contratto a tempo determinato conseguono l'abilitazione – acquisendo 30 CFU/CFA (i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante – e, infine, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di formazione e prova. Approfondisci

Rinvio abilitazione

I vincitori del concorso scuola secondaria non abilitati, una volta assunti a tempo determinato, possono rinviare l'abilitazione?

Per rispondere alla domanda dobbiamo fare riferimento al DM 205/2023, che disciplina il concorso in esame, nonché al D.lgs. 59/2017 da cui discende la disposizione normativa in esame.

Così leggiamo nell'articolo 3/7 del DM 205/2023:

All'esito della procedura, ai candidati privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo

Gli articoli 13/2 e 18-bis/4 del D.lgs. 59/2017 dispongono di quanto detto sopra, ossia che i vincitori non abilitati sono assunti dapprima a tempo determinato, conseguono l'abilitazione acquisendo 30 o 36 CFU/CFA e poi sono assunti in ruolo. Di seguito il testo delle due disposizioni:

arte. 13/2: . I vincitori del concorso che non hanno ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applica al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. ((Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.))

arte. 18-bis/4: Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi hanno partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio , il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applica al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

Come si può leggere nei due commi sopra raccomandazioni, è previsto che la prova conclusiva del percorso universitario, seguito per acquisire i suddetti CFU e quindi l'abilitazione, può essere sostenuta non più di due volte e al secondo mancato superamento non si potrà più essere assunti in ruolo, in quanto cancellati dalla relativa graduatoria.

Non è, invece, detto nulla in merito ad un possibile rinvio del percorso per l'abilitazione. Nonostante ciò, tuttavia, riteniamo che vi siano casi in cui il rinvio non possa non essere applicato.

Che succede se un docente non può seguire il percorso abilitante e svolgere servizio

  • perché in congedo di maternità?
  • Oppure in malattia?
  • oppure già iscritto al TFA sostegno IX ciclo

Crediamo che in casi come quelli sopra riportati a titolo esemplificativo (ce ne potrebbero essere altri, come ad esempio il caso di chi dovesse ottenere un dottorato di ricerca) il rinvio possa essere previsto, con conseguente nuovo contratto al 31/08 (come del resto accade per l'anno di prova dei docenti assunti da GPS che rinviano però l'anno di prova). D'altra parte, parliamo di docenti che hanno fatto sacrifici per vincere il concorso che non può essere vanificato per condizioni temporanee e tutelate dalla legge. Attendiamo però i dovuti chiarimenti ministeriali.

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