Carta del docente, sentenza record a Roma: 3.500 euro più interessi a una supplente. Il giudice: “Prestazione lavorativa pienamente comparabile” ai colleghi di ruolo – Orizzonte Scuola Notizie
Sentenza record a Roma a favore di un docente che ha chiesto la Carta del docente: il giudice le ha dato piena ragione, condannando il Ministero a risarcire l'insegnante con ben 3.500 euro più interessi, pari a sei annualità da supplente che vanno dal 2016 al 2023. Lo fa sapere Anief in una nota.
Nella sentenza il giudice del lavoro ha ricordato più espressioni giudiziarie favorevoli ai precari, tra cui quella recente della “Suprema Corte” che con “sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc” di fatto “ha chiarito che “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”.
La stessa Corte di Giustizia il “18 maggio 2022” ha premesso “che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di lavoro” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/ CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito”.
“È allora evidente – si legge ancora nella sentenza – che l'avere il legislatore ha riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia taratura analogica. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedisce che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgono una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono conseguentemente ricevere un analogo trattamento”.
Il giudice ha infine ribadito che “La Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale” e che quindi “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” di tutto il personale docente, precari compresi.
Carta del docente ai precari, docente difesa da Anief risarcita