Istruzione

Supplenze 2024, docenti alla “ricerca di ore” per il completamento di orario. RISPOSTE AI QUESITI – Orizzonte Scuola Notizie


Supplenze docenti 2024: è il periodo in cui, al netto delle nomine ancora conferite dagli Uffici Scolastici su disponibilità sopraggiunte soprattutto per l'assegnazione di posti di sostegno in deroga, si fanno i conti con gli incarichi da graduatorie di istituto e interpello. E non è sempre facile arrivare alle 18 ore nella scuola secondaria.

1° quesito

sono alla prima esperienza ho avuto incarico per 8 ore in una scuola media, il giorno dopo altre 8 in un' altra scuola media, insegno italiano.
Dopo 1 mese mi arriva convocazione per 5 ore scuola secondaria secondo grado la supplenza toccava a me, mi è stato detto che non potevo completare l'orario in un'altra cdc e in un' altra scuola …corrisponde al giusto? Se si va bene ma se è no cosa posso fare?

Risposta: la motivazione secondo la quale non si possa completare in altra classe di concorso non corrisponde al vero, perché l'OM n. 88/2016 afferma che “Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti una diversa classe di concorso”

Ci sono però due limiti, uno dei quali è evidente in quello che dice la collega

  • non si possono avere in contemporanea supplenze in più di tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità (la collega non dice nulla in proposito, ma sarebbe un elemento da valutare)
  • nel completamento di orario nella scuola secondaria non si possono superare le 18 ore settimanali, ossia il corrispondente orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo.

E questo limite, in quello che racconta la collega, sarebbe stato superato con la terza supplenza.

2° quesito

Sono risultata assegnataria di una cattedra su A027 a 10 ore fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025). Quindi che il punteggio maturato è sempre 12 (come una cattedra a 18h) ma, avendo lavorato sempre su incarico annuale, mi chiedevo:
– un eventuale completamento, con 6h o 8 h deve essere sempre un incarico fino al termine o può essere anche una supplenza breve;

Risposta Il completamento di orario, per una cattedra assegnata da GPS in assenza di posti interi (questa circostanza deve essere verificata, sul SIDI confronta un ALERT se non si ha diritto al completamento) è possibile per qualsiasi tipologia di supplenza, anche temporanea.

3° quesito

Ho obbligatorio la mia candidatura per un interpello per uno spezzone di 11 ore su classe di concorso A020 ​​fisica e sono statoa scelta. Ho partecipato a un altro interpello per una scuola diversa nella stessa provincia (stessa città, ordine e grado) su classe di concorso A026 matematica per uno spezzone di 10 ore, mi è stato detto, però, che non posso partecipare a questa seconda possibilità poiché destinataria di un contratto a tempo determinato per il primo interpello. Leggendo l'ordinanza ministeriale 88/24 non è chiaro se sia possibile ottenere il completamento ore rispondendo a un secondo interpello oppure no. Come funzionano veramente le cose?

Posto che la difficoltà nell'accettare il secondo spezzone a nostro parere era dati dalla mancata possibilità di poterlo scindere in ore frazionabili, perché non avrebbe potuto accettare le 10 ore avendo già un contratto per 11 ore, concentriamoci sulla risposta che le è stata fornita.

La risposta deriva da questo passaggio dell'art. 13 comma 23 dell'OM n. 88/2024 “Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.”

A nostro parere questa formulazione deve essere intesa non come punitiva ma per dare una ottimizzazione al conferimento delle supplenze.

Se un docente è già stato destinatario di supplenza da GaE, GPS o laurea di istituto e ha accettato – ma lo stesso vale anche se ha rifiutato – non può cambiare quella supplenza già ricevuta con un'altra da interpello, perché si creerebbe un “mercato” libero” delle supplenze e non è questo l'obiettivo.

L'obiettivo è quello di coprire i posti vuoti assegnandoli a chi non ha un incarico dai canali delle graduatorie. Pertanto non ci sentiamo di escludere un possibile completamento interpello + interpello, perché non è questo il senso per cui quell'avviso è presente nell'Ordinanza.

Riferimenti normativi

OM n. 88/2024,

  • arte. 12 comma 12 – 13 per completamento di orario supplenze conferite da GaE/GPS
  • arte. 13 comma 20 – 21 per completamento di orario supplenze temporanee conferite da graduatorie di istituto
  • arte. 13 comma 23 per supplenze conferite da interpello

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)



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