Istruzione

Assegno unico e universale per i figli a carico: criteri, requisiti, limiti e determinazione quantum del beneficio – Orizzonte Scuola Notizie


Che importo spetta con l'assegno unico nel 2024? Vediamo le tabelle con gli importi in base all'Isee e alla condizione del figlio minorenne e maggiorenne.

L'Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari al ricorrere di queste condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

    • frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
    • svolga il servizio civile universale;

  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Chiaramente, si avrà figli a carico solo quelli facenti parte del nucleo familiare che hanno un reddito personale non superiore a:

  • 4.000 euro se minori di 24 anni;
  • 2840,51 euro se con 24 anni compiuti.

Come viene determinato l'assegno unico?

L'importo dell'Assegno è definito in riferimento alla condizione economica del nucleo familiare, risultante dall'VEDO; dunque, alle famiglie che al momento della presentazione dell'istanza risultano in possesso di ISEE in corso di validità, l'assegno è corrisposto con importi parametrati alla corrispondente fascia ISEE.

L'Assegno unico per i figli a carico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore ad euro 45.574,96 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell'Assegno previsti dalla normativa.

Quanto percepirò?

In base a quanto previsto dalle tabelle dell'assegno unico per il 2024:

  1. Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 199,60 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 17.090,61 euro euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 57 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 45.574,96 euro.
  2. Per ciascun figlio maggiorennefino al compimento dei 21 anni, è previsto un importo pari a 96,90 euro mensili se l'ISEE è pari o inferiore a 17.090,61 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungerne uno valore pari a 28,50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 45.574,96 euro.
  3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 96,90 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 17.090,61 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 17,10 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 45.574,96 euro.

In tutti questi casi, per livelli di ISEE superiori a 45.574,96 euro l'importo minimo rimane costante.

Importo dell'Assegno per figli con disabilità

L'art. 4 continua, prevedendo:

  1. Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione delle importazioni ut sopra individuati pari a 119,60 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 108,20 euro mensili in caso di disabilità grave e a 96,90 euro mensili in caso di disabilità media.
  2. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni, è prevista una maggiorazione pari a 96,90 euro mensili.
  3. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 96,90 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 17.090,61euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 28,50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 45.574,96eurooltre i quali l'importo rimane costante.

Determinazione dell'AUU se manca l'ISEE

In caso di totale assenza di ISEE o di ISEE superiore a 45.574,96euro euro, la prestazione viene calcolata con gli importi minimi, ossia 57 euro per i figli minori, 28,5 euro per i figli maggiorenni.

UNbrogazioni e modifiche

L'art. 10 del provvedimento in esame specifico che, con l'entrata in vigore dell'AUU, a decorrere dal mese di gennaio 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalitàassorbito dall'Assegno medesimo:

  • il premio alla nascita o all'adozione (cioè il comma 353 dell'articolo 1, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • le disposizioni normative inerenti il ​​Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Dal 1° marzo, altresì:

  • sarà abrogato l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (sarà percepito solo per i mesi di gennaio e febbraio);
  • limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cesseranno di essere riconosciute le prestazioni di cui all'art. 2 del DL 13 marzo 1988, n. 69;
  • modifica alle Detrazioni per carichi di famiglia: saranno applicati esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore ai 21 anni.

Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali e neutralità fiscale

L'art. 7 del Decreto in argomento recensione il regime delle compatibilità, prevedendo che:

  • l'Assegno”è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”;
  • per la determinazione del Reddito Familiare di cui all'art. 2, c. 1, lett. b), numero 4), del DL 28 gennaio 2019, n. 4, l'Assegno non si computa nei trattamenti assistenziali ex art. 2, c. 6, del medesimo DL.

L'art. 8, invece, sottolinea che “l'Assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TU delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917” (detto in termini semplici, ai fini IRPEF).



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *