Scuole chiuse allerta meteo lunedì 11 novembre: stop alle lezioni in diversi comuni della provincia di Catania e Messina – Orizzonte Scuola Notizie
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per Sardegna e Sicilia, a seguito del peggioramento dell'area di instabilità presente da giorni tra le due isole.
Si prevedono, a partire dal pomeriggio/sera di oggi 10 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica e forti raffiche di vento.
Per la giornata di domani, lunedì 11 novembre, è stata emessa un'allerta arancione per rischio temporale e idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia. Un'allerta gialla è stata diramata per il versante orientale della Sardegna, gli estremi settori meridionali della Calabria e il restante territorio siciliano.
Diversi comuni siciliani, in particolare nelle province di Catania e Messina, hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Tra questi figurano Giarre, Acireale, Riposto, Mascali, San Gregorio di Catania, Mascalucia, Aci Sant'Antonio, Valverde, Aci Castello, Aci Catena, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Nizza di Sicilia e altri.
Il Dipartimento della Protezione Civile invita a consultare il proprio sito web per aggiornamenti e norme di comportamento da adottare in caso di maltempo.
Provincia di Catania
- Aci Castello
- Aci Catena
- Aci Sant'Antonio
- Acireale
- Giarre
- Gravina di Catania
- Mascali
- Mascalucia
- Riposto
- San Giovanni La Punta
- San Gregorio di Catania
- Tremestieri Etneo
- Valverde
Provincia di Messina
- Alì
- Alì Terme
- Antillo
- Castelmola
- Fiumedinisi
- Forza d'Agrò
- Furci Siculo
- Gaggi
- Gallodoro
- Giardini-Naxos
- Graniti
- Itala
- Letojanni
- Limina
- Mandanici
- Mongiuffi Melia
- Motta Camastra
- Nizza di Sicilia
- Pagliara
- Roccalumera
- Sant'Alessio Siculo
- Santa Teresa di Riva
- Savoca
- Scaletta Zanclea
- Taormina
Notiziario in aggiornamento
NOTA BENE È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per la propria sicurezza. L'elenco dei comuni potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore. Si consiglia di consultare i sitiweb dei comuni interessati per avere informazioni in tempo reale. Inoltre la Protezione civile invita a prestare attenzione alle condizioni meteo ea seguire le indicazioni delle autorità locali. È possibile consultare le allerte meteo sul sitoweb della Protezione civile: https://www.protezionecivile.gov.it/.
Scuole chiuse per maltempo: stop alle attività didattiche e totale chiusura, ecco la differenza
Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?
La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefettirappresentanti territoriali del governo, e dei sindaciche possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.
Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.
Sospensione delle attività
La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il ATA personale è tenuto a recarsi a scuola.
IO docentiinvece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.
Se il personale ATA è impossibile raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l'assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.
Chiusura delle scuole
La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le le assenze sono legittime e non oggetto di curvatura economica.
Il principio giuridico che regola queste situazioni è l'arte. 1256 del Codice Civileche estingue l'obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.
Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.
L'anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perché di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.
Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l'esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall'altro , quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare