Istruzione

15 luglio docenti a scuola per “sportello metodologico” come servizio agli studenti, docente impugna delibera. Di chi è competenza? – Orizzonte Scuola Notizie


Un docente impugnava una delibera del collegio dei docenti che imponeva delle attività aggiuntive. Con la delibera non pubblicata all'Albo, il Collegio ha statuito a maggioranza sulla proposta del Dirigente Scolastico, che i docenti che non fossero in ferie, svolgessero nel periodo estivo azione di programmazione di attività di supporto metodologico didattico per realizzare attività di sportello metodologico didattico aperto agli studenti dell'Istituto.

La domanda

Il docente aveva ricevuto comunicazione con cui veniva informato soltanto che tutti i docenti non in ferie avrebbero dovuto essere in servizio presso la sede centrale dell'Istituto per sportello metodologico – didattico rivolto agli studenti senza alcun riferimento al periodo successivo al 15 luglio; la suddetta delibera risulta essere stata adottata su un punto non posto all'ordine del giorno ed è stata adottata a maggioranza, da cui a parere del ricorrente deriverebbe l'illegittimità della stessa. Avverso tale delibera proponeva il docente specifico reclamo sia a mezzo pec che a mezzo raccomandata AR senza ricevere alcun riscontro neppure a seguito di numerosi solleciti in tal senso. Ritenendo illegittima la suddetta delibera, con il ricorso la impugnatrice chiedendone l'annullamento, per diversi motivi: violazione ed errata interpretazione degli artt. 7, 37, 40 del dlgs 297/94 nonché della Circolare Ministeriale n. 105/75. Eccesso e viamento di potere. Rileva il ricorrente che, in base alla normativa vigente e considerato altresì che non vi è alcun regolamento d'istituto in materia, sugli argomenti non inseriti all'ordine del giorno non è possibile deliberare salvo che la decisione sia assunta all'unanimità, mentre la delibera avversata non era stata inserita all'ordine del giorno ed è stata approvata a maggioranza, per cui è illegittima nella parte in cui ha stabilito di programmare attività di supporto metodologico didattico mediante sportello aperto agli studenti dell'Istituto tenuto dai docenti che non sono in ferie.

Di chi è la giurisdizione?

Il TAR del Lazio con sentenza n° 19113/24 afferma che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, poichè vengono in rilievo atti assunti dall'Amministrazione pubblica con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 comma 2, d. lg. 30 marzo 2001 n. 165, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, giacchè la pretesa del docente è relativa ad atti inerenti a un rapporto di lavoro già instaurato. Orbene, sostenendo il TAR del Lazio, considerato che “Ai fini del riparto della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” ( TAR Sardegna, Sez. I, 27.7.2016, n.648), l'annoverabilità della posizione dedotta in giudizio quale diritto soggettivo, in assenza di giurisdizione esclusiva sul punto, comporta l'attribuzione della controversia al giudice ordinario. Concludendo dunque in questo modo: il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera b) cpa per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario(…). Dunque, se si impugna una delibera del Collegio dei Docenti, che impone obblighi di servizio per il personale scolastico, il ricorso non va proposto al TAR, ma al tribunale del Lavoro.



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