Autonomia differenziata, che cosa ha detto la Corte costituzionale
La sentenza arriverà tra una ventina di giorni, ma intanto un comunicato chiarisce la sostanza della decisione della Consulta sull'Autonomia differenziata. In particolare la Corte costituzionale ha ritenuto «non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle Regioni ordinarie (n. 86 del 2024)», ma ha considerato invece illegittime alla luce della Carta «specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo ».
«I Giudici ritengono – si legge nel comunicato – che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, non deve corrispondere all'esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica ea meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini».
Nell'esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, «ha ravvisato l'incostituzionalità dei seguenti profili della legge:
1- La possibilità che l'intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà.
2 – Il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento.
3 – La previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l'aggiornamento dei LEP;
4 – Il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP;
5 – La possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbe essere premiato proprio le regioni inefficientii, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;
6- Il fatto che sia facoltativo, e non invece doveroso, per le regioni destinatarie della devoluzione, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;
7 – L'estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell'art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.
Altri punti sono stati oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, questo significa che solo nel perimetro di questa interpretazione data dalla Corte possono essere ritenuti conformi alla Costituzione.
In particolare la Corte ha stabilito che «l'iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata esclusivamente al Governo», che«la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell'intesa (“prendere o lasciare”) ma implica il potere di modifica delle Camere; in tal caso l'intesa potrà essere eventualmente rinegoziata»; che «la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»; che «l'individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienzaliberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso»; che «la clausola di invarianza finanziaria richiede che, al momento della conclusione dell'intesa e dell'individuazione delle risorse relative, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari».
La Corte passa dunque la palla al Parlamento, cui spetta «nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge» e precisa di rimaere competente «a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale».