Istruzione

Utilizzazione docente perdente posto: domanda con precedenza per scuola di ex titolarità


Il docente individuato quale perdente posto potrà presentare domanda di utilizzazione nella scuola di precedente titolarità con precedenza. E se resta titolare su COE?

Premettiamo che le informazioni di seguito fornite si rifaranno al CCNI 2022/25, che sarà scritto per il prossimo triennio per cui, in caso ci saranno delle novità in merito, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.

Laurea interna dell'istituto

Le graduatorie interne di istituto sono redatte annualmente, al fine di individuare l'eventuale perdente posto in caso di contrazione dell'organico dell'autonomia. Le stesse sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovano in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica.

Le graduatorie in esame sono compilate laureando i docenti in base ai punteggi previsti dalla tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità e, come detto sopra, sono utilizzate per individuare l'eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico, ossia in caso si perde posti/cattedre. E' dichiarato permanente posto il docente che occupa l'ultima posizione in graduatoria.

Ssono esclusi dalla graduatoria internaricordiamolo, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I [“Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”], III (“Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”), IV (“Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”) e VII (“Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”) del comma 1 dell'articolo 13 del succitato CCNI 22/25, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Perdente posto

Cosa fa il docente individuato quale perdente posto, a seguito di contrazione di organico? Puoi decidere di:

  1. fare domanda di trasferimento condizionato o non condizionato; oppure
  2. non fare domanda di trasferimento (e quindi essere trasferito d'ufficio per ottenere la nuova titolarità).

Nel caso di:

  • domanda condizionataqualora nel corso dei movimenti si liberi un posto relativo alla stessa tipologia del docente perdente posto, quest'ultimo viene riassorbito nella scuola e non si tiene conto della domanda presentata. Se il docente non viene riassorbito, conserva la continuità di servizio e avrà la precedenza di cui al punto II dell'articolo 13/1 del CCNI 2022/25, ossia la precedenza per il rientro nella scuola di titolarità precedente;
  • domanda non condizionata, anche nel caso in cui si libera un posto nel corso dei movimenti, il posto perdente non può essere riassorbito nella scuola di titolarità. Non condizionando la domanda, inoltre, si perde la precedenza di cui al punto II dell'articolo 13/1 del CCNI 2022/25 e la continuità di servizio, anche nel caso in cui sia trasferito d'ufficio, in quanto non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda non condizionata. La predetta precedenza, infatti, è riconosciuta ai docenti abilitazione nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda;
  • mancata presentazione della domandail perdente posto è trasferito d'ufficio.

Utilizzo

Le disposizioni di cui al CCNI sulla mobilità sopra riportate vanno lette congiuntamente a quelle previste nel CCNI 2019/22 relative alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Quest'ultimo, infatti, prevede la possibilità di presentare istanza di utilizzo con precedenza nella scuola di ex titolarità (ossia quella in cui si è stati dichiarati perdenti posto) ai docenti trasferire a domanda condizionata oppure d'ufficio senza aver presentato domanda [ossia i docenti che mantengono il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità, secondo quanto detto sopra].

Nello specifico, possono presentare domanda:

i docenti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima esplorati nell'istituzione scolastica di titolarità precedente e che hanno richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Docente di ruolo nella classe A050. Per l'a.s. 2025/26 io perderò 8 ore, il che significa che dovrò completare con altra scuola. Nel mio istituto però ogni anno un docente, classe di insegnamento A015, chiede un'assegnazione provvisoria su sostegno e la ottiene, così il posto viene assegnato a supplente da GPS. Il mio quesito è, prendendomi l'abilitazione in A015, posso chiedere utilizzazione nella mia stessa scuola al posto della collega precedente citata? La mia classe di concorso è in esubero nella provincia di Napoli in cui insegno.

Premettiamo che, perdendo otto ore, vi sarà una contrazione di organico per cui l'Ufficio provinciale potrà costituire una cattedra orario esterno (COE), mantenendo la titolarità nella scuola del lettore (disponibilità permettendo), oppure modificare la titolarità della cattedra con conseguente perdente posto nell'istituzione scolastica in esame. Nel caso in cui:

  • venga costituita una COEquest'ultima sarà assegnata sulla base della graduazione interna, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del CCNI 22/25. Dal quesito è evidente che l'ultimo in graduatoria sia il lettore;
  • la titolarità venga spostata e quindi l'ultimo nella graduatoria interna di istituto sia dichiarato perdente posto, quest'ultimo deve agire secondo quanto detto sopra (presentazione domanda condizionata o meno oppure mancata presentazione domanda). Considerato che il lettore sembri interessato a restare nell'attuale scuola, dovrebbe presentare una domanda condizionata.

Fatta questa premessa, rispondiamo al lettore che potrà presentare domanda di utilizzazione nel caso in cui venga dichiarato perduto posto e presente domanda di trasferimento condizionato. In tal caso, infatti, presenterà domanda per l'A-50 ed anche per la A-15 (considerato che la A-50 è in esubero). Viceversa, ossia essendo assegnata su un COE con titolarità nell'attuale scuola, non potrà chiedere di essere utilizzato nella medesima scuola in quanto già titolare in essa. Se in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, invece, il lettore può chiedere l'utilizzo su conto tipo di posto anche nella scuola di titolarità. A quanto detto aggiungiamo che, nel caso il lettore resti titolare su COE, lo stesso potrebbe completare l'orario nella scuola di titolarità, a condizione che vi sia disponibilità di ore (anche in organico di fatto) nella sua classe di concorso, ossia la A-50, come leggiamo nell'art. 2/6 del CCNI 19/22.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.



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