Insegnanti della primaria con abilitazione 30 CFU per la secondaria: devono partecipare al concorso per ottenere il passaggio? – Orizzonte Scuola Notizie
La nuova abilitazione da 30 CFU, ex art. 13 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023, è il percorso che permette ai docenti già in possesso di una abilitazione (anche per altro grado o classe di concorso) o della specializzazione sostegno di poter ottenere il titolo per la classe di concorso della secondaria.
Si tratta di percorsi che in particolare nella prima edizione, già organizzata dalle Università a partire da marzo – aprile 2024, ha permesso ai docenti cosiddetti “ingabbiati” di ottenere l'abilitazione per una classe di concorso della scuola secondaria per la quale pur essendo in possessore di titolo di accesso non avevano mai potuto richiedere mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo).
Una vicenda pluriennale che solo sulla carta sembrava concludersi con il Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 (la specifica sezione è ancora presente sul sito del MIM) ma, una volta presentata le domande entro il 15 luglio 2020, non ha più avuto seguito fino ad essere definitivamente cancellata con il Decreto PNRR del 2 marzo 2024 “L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modifiche dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è abrogato.”
E' stato il DPCM 4 agosto 2023 a fornire un percorso apposito, che permette ai docenti di conseguire un nuovo titolo di abilitazione con un nuovo percorso da 30 CFU.
Acquisita l'abilitazione, come si passa dalla primaria alla secondaria?
Una nostra lettrice chiede
causa pareri discordanti, da docente di ruolo di scuola primaria che ambisce al passaggio di ruolo, chiedo se dopo il conseguimento dell' abilitazione su altra classe di concorso ( 30 cfu) sia necessario superare comunque un concorso per ottenere il suddetto passaggio. Grazie
La nostra lettrice non ci dice da cosa derivino i pareri discordanti nella risposta a questa domanda ma non è difficile immaginarlo.
Dal punto di vista normativo la risposta è negativa: maestra che consegue l'abilitazione da 30 CFU ex art. 13 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023 ha il titolo utile per richiedere – nella fase della mobilità dei docenti di ruolo – il passaggio di ruolo verso la scuola secondaria, già dall'a.s. 2025/26.
Il problema è: lo si richiede, ma in concreto quanti docenti possono essere le possibilità di ottenere il passaggio di ruolo in tempi brevi?
Al momento non abbiamo ancora il testo del Contratto di Mobilità per il 2025/28 ma è verosimile che anche quest'ultimo conterrà una percentuale alla mobilità professionale, che riguarda la terza fase dei trasferimenti e che negli anni precedenti è stata del 25%.
Quindi – al netto delle novità che potrebbero intervenire nel nuovo contratto – i trasferimenti comunali e provinciali avvengono sul 100% dei posti disponibili.
Al termine della seconda fase, il 50% dei posti disponibili è destinato ai movimenti della terza fase, secondo le seguenti percentuali:
- 25% dei posti disponibili ai trasferimenti interprovinciali
- 25% dei posti disponibili alla mobilità professionale provinciale e interprovinciale, ossia ai passaggi di cattedra e/o ruolo
Questo ci dice che, ogni anno, il numero di passaggi di cattedra e/o ruolo non è numericamente elevato.
Naturalmente non possiamo dire se la collega avrà minore o maggiore fortuna nell'ottenere il passaggio richiesto, ma quel che si può dire è che di solito l'equazione abilitazione = immediato passaggio di ruolo non si concretizza.
Ecco dunque che il concorso ordinario diventa una possibilità in più per ottenere di insegnare nella classe di concorso desiderata.
Partecipare al concorso non è obbligatorio, ma una scelta per una opportunità in più con la consapevolezza che a differenza della mobilità in cui il docente richiede a priori sia la provincia che le scuole di opportunità, il concorso è regionale e solo a conclusione si conosce in quale provincia si viene assegnata e in quale scuola.
Partecipare alla mobilità non esclude la partecipazione al concorso e viceversa.
Si tratta di due procedure che hanno un peso diverso, dal momento che collocarsi nelle graduatorie di merito del concorso è un impegno gravoso (soprattutto nel concorso il cui bando è atteso entro il 31 dicembre, per via dello sbarramento nell'accesso alla prova orale) mentre il passaggio di ruolo può essere richiesto, senza impegno, ogni anno fino a quando lo si ottiene.
Dipende da motivazioni personali e professionali che potrebbero portare ad affiancare alla richiesta di mobilità anche la partecipazione al concorso.