Istruzione

Assenze brevi ma continue del docente: si può chiamare il supplente senza aspettare 15 giorni


Le supplenze brevi sono assegnate dalle graduatorie di istituto e sono tutte quelle che hanno un diverso termine dal 30 giugno e dal 31 agosto. Si può chiamare il supplente, solo se il titolare è assente per più di 15 giorni? No, ecco perché.

Graduatorie d'istituto

Le graduatorie di istituto, come leggiamo nell'articolo 2 dell'OM 88/2024, sono utilizzate per l'assegnazione delle supplenze brevi, che possono essere attribuite sino al permanere delle esigenze di servizio e possono avere come termine ultimo la fine delle lezioni.

Le stesse graduatorie, ricordiamolo, possono essere utilizzate anche per l'assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, in caso di esaurimento di GaE e GPS.

Supplenze brevi

Le supplenze brevi, come detto all'inizio, sono tutte quelle che hanno un termine diverso dal 30 giugno e dal 31 agosto. Nello specifico, non si tratta di supplenze né su posto vacante (31 agosto) né su posto disponibile per l'intero anno scolastico ma piuttosto su posti con un titolare in servizio che si assenta per periodi più o meno brevi (malattia, infortunio, maternità …) che possono giungere al massimo sino al termine delle lezioni

Ricordiamo, infine, che le supplenze su posti che si rendono vacanti e/o disponibili dopo il 31 dicembre sono tutte considerate brevi. Es: docente titolare chiede e ottiene un'aspettativa dal 10 gennaio sino al termine dell'anno scolastico; la relativa supplenza, sebbene su posto disponibile, è considerata breve e quindi il contratto del supplente avrà come termine ultimo la fine delle lezioni (che varia da regione ea regione).

Quando si può nominare

L'assegnazione delle supplenze brevi dalle graduatorie di istituto è disciplinata dall'articolo 13 della summenzionata OM 88/2024, secondo cui:

1. il dirigente può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 22/6 della legge 448/2001, ossia sostituire il docente temporaneamente assente utilizzando le proprie risorse di personale docente, sino ad un massimo di 15 giorni;

2. il dirigente può nominare il supplente solo dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima scuola, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico;

3. il dirigente ricorre ad eventuale personale in esubero in provincia, che non sia stato già utilizzato su:

  • posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso:
  • posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui l'interessato sia in possesso del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
  • frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in ​​situazioni in cui si applichi quanto riportato nei punti precedenti, purché detto personale purché detto diverso non trovi utilizzazione ai sensi dei medesimi punti;

4. il dirigente, ai sensi dell'art. 1/85 della L. 107/2015, può sostituire il docente temporaneamente assente, sino a dieci giorni, con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Precisiamo che, ai sensi dell'art. 43/11 del CCNL 2019/21, la copertura delle supplenze brevi sino a 10 giorni è possibile soltanto per eventuali ore non programmate nel PTOF, ossia nel solo caso residuino ore a disposizione dalle programmate attività di potenziamento ovvero di collaborazione con il DS.

Qualora il dirigente non si avvalga di quanto detto al punto 1, qualora non possa sostituire il personale assente con personale in servizio utilizzando spazi di flessibilità dell'orario, qualora non vi sia personale in esubero in provincia secondo quanto detto al punto 3 e non si avvalga (per scelta – la disposizione non impone ma detta che il dirigente può… – o perché non può) di quanto riportato al punto 4, lo stesso (dirigente) procederà allo scorrimento delle graduatorie di istituto per la nomina del supplente.

Evidenziamo che:

  • difficilmente, eccetto per quanto previsto al punto 4 e solo per assenze di pochissimi giorni, si riesce a coprire le supplenze secondo quanto indicato nei sopra riportati punti 1 -4 e generalmente si scorrono le graduatorie di istituto sia per le predette difficoltà sia per tutelare e garantire l'offerta formativa;
  • l'OM 88/2024 prevede un solo divieto riguardo alla nomina di un supplemento per il primo giorno di assenza del titolare, divieto però derogabile qualora non sia possibile la tutela e la garanzia dell'offerta formativa nonché il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Vorrei chiedere un chiarimento sulle supplenze brevi, inferiori ai 10 giorni, per la scuola secondaria. Nel caso in cui il docente titolare continui ad assentarsi inviando certificati di pochi giorni, uniti a permessi Legge 104, non raggiungendo mai i fatidici 15 giorni, è possibile per il Dirigente Scolastico fare ricorso alle supplenze brevi tramite MAD o Interpelli? Esiste un numero minimo di giorni di assenza del titolare per ricorrere eventualmente a questo strumento? Nel caso di inerzia da parte del DS di fronte al perdurare dell'assenza del docente titolare (tra l'altro di una materia caratterizzante) a chi ci si potrebbe rivolgere? Nel ringraziarvi sin da ora per l'attenzione per le informazioni che potrete fornirmi, invio i miei cordiali saluti

Come sopra illustrato, non è previsto un limite di giorni dopo i quali chiamare il supplente. Vi è un solo divieto che riguarda il primo giorno di assenza che, può comunque essere derogato nel caso in cui non si possa garantire l'offerta formativa e la sicurezza degli alunni. IO fatidici 15 giorni non costituiscono un limite entro i quali non chiamare un supplente, infatti, come sopra riportato, il dirigente può sostituire un docente temporaneamente assente con personale interno sino a 15 giorni: trattasi di possibilità ma non di obbligo.

Pertanto, nel caso in esame, considerato che trattasi di assenze frequenti e anche continuative, sebbene con cause giustificative diverse, il dirigente dovrebbe procedere alla nomina del supplente.

Quanto all'ultima domanda, rispondiamo che ci si potrebbe rivolgere all'Ufficio scolastico regionale e provinciale di riferimento.

Le risposte ai quesiti

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