Docente che lavora in scuola paritaria può accettare supplenza anche alla statale? Il “falso mito” delle 24 ore – Orizzonte Scuola Notizie
Supplenze anno scolastico 2024/25: parliamo di completamento, possibile e impossibile. E' possibile svolgere alcune ore di servizio nella scuola paritaria e alcune nella scuola statale? I Dirigenti Scolastici devono modificare gli orari di servizio per permetterne il completamento? E' possibile superare le 18 ore settimanali nella scuola secondaria?
“Sono un'insegnante di scuola secondaria e ho un quesito da porvi: lavoro in una scuola paritaria per 9h a settimana ed ho appena ricevuto una supplenza breve da GI di 18h della durata di 3 mesi. E' possibile fare entrambe le cose o devo rinunciare a qualche ora ?“
In questo caso non ci sono molte alternative: se vuole accettare le 18 ore nella scuola statale, dovrà rinunciare alle 9 nella paritaria.
Ecco perché.
Il completamento tra scuola statale e paritaria è possibile ma a determinate condizioni
Il completamento d'orario, per supplenze conferite da graduatorie di istituto nella scuola statale, è disciplinato dall'OM n. 88/2024 che dispone all'art. 13 comma 21, nel caso in cui il docente abbia ottenuto uno spezzone, di poter completare l'orario anche nelle scuole non statali “Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.”
Ma non è questo il caso, perché il docente riceve una supplenza ad orario intero e non ha bisogno di completamento.
Il completamento infatti, quand'anche fosse possibile, si ferma a 18 ore ossia all'orario obbligatorio di insegnamento per il corrispondente personale di ruolo, e non può arrivare a 24 ore come erroneamente si pensa.
Ma soprattutto il completamento è possibile tra spezzone della scuola statale e spezzone della scuola paritaria.
Se si ha uno spezzone nella scuola paritaria, non si può chiedere di spezzare la cattedra della scuola statale perché questa tipologia di completamento non è inserita tra le modalità previste dall'Ordinanza. E' invece possibile accettare uno spezzone che, nella somma, permette di raggiungere max le 18 ore.
Riepilogo
Completamento di orario per supplenza spezzone conferita da GaE e GPS
- conserva titolo al completamento l'aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi; viceversa (ossia in caso di assegnazione di spezzone, in base alle preferenze espresse, pur in presenza di posti interi), non si potrà completare;
- il completamento è possibile nella sola provincia di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell'infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
- il completamento si realizza utilizzando altre supplenze (al 30/06) a orario non intero (successivamente è possibile comunque completare anche con supplenze da GI);
- gli Uffici procedono ad assegnare il completamento orario, anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante;
- il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
- il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell'infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso.
Completamento di orario spezzone da Graduatoria di istituto
- esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
- con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risultano omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
- Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
- Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Completamento di orario scuola secondaria: max 18 ore, non 24
Il completamento di orario, anche tra scuola statale e non statale, è possibile”al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (18 ore nella scuola secondaria). Pertanto non si possono avere le famose “24 ore”, possibili solo in altre circostanze, tutte interne alla scuola statale.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)