Passaggio di cattedra: è un movimento che rientra nella III fase della mobilità e viene disposto su precise aliquote stabilite nel CCNI. Si può chiedere anche nella scuola di titolarità – Orizzonte Scuola Notizie
Il docente interessato può chiedere passaggio di cattedra nella scuola in cui è titolare. Il movimento sarà disposto in base al punteggio nella mobilità della III fase
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente con contratto a tempo indeterminato dal 2008 su sostegno nella scuola superiore di secondo grado con classe di classe di concorso A066, quest'anno ho acquisito l'abilitazione sulla classe di concorso A055. Chiedo se per l'anno 2025/2026 posso presentare domanda per il passaggio di cattedra da sostegno a posto comune indicando sia l'istituto dove sono titolare sia nella provincia, e volevo sapere in quale fase della mobilità ricado“
Il passaggio di cattedra è un movimento che, insieme al passaggio di ruolo, rientra nella mobilità professionale.
Con il passaggio di cattedra si chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità, ma sempre nello stesso grado di istruzione.
Per chiedere il passaggio di cattedra al docente, al momento della presentazione della domanda, deve aver superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e deve essere in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Passaggio di cattedra per docente di sostegno
Il titolare docente sul sostegno può partecipare alla mobilità se ha superato il vincolo quinquennale sul sostegno.
Il nostro lettore è in ruolo sul sostegno dal 2008, quindi ha abbondantemente superato il quinquennio di permanenza su questa tipologia di posto e, avendone i requisiti, potrà partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico.
Il movimento che interessa il docente è un passaggio di cattedra dalla classe di concorso A066 alla classe di concorso A055, per la quale è in possesso della specifica abilitazione.
Potrà, quindi, presentare domanda quest'anno per il 2025/26 e potrà inserire nella domanda fino a 15 preferenze, sia analitiche (specifiche scuole) che sintetiche (comune, distretto , provincia). Tra le preferenze potrà inserire anche la scuola in cui è titolare.
Se il docente otterrà il passaggio nella scuola in cui è titolare perderà comunque il punteggio di continuità maturato nella scuola, in quanto cambierà la sua titolarità come classe dii concorso e tipologia di posto.
Fase della mobilità
Le operazioni di mobilità territoriale e professionale, come indicate nel CCNI, si collocano in tre fasi distinte:
I fase: Trasferimenti all'interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
Il passaggio di cattedra, quindi, rientra nella III fase, insieme ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di ruolo.
Questo movimento vine disposto dopo tutti i trasferimenti provinciali, in base alla sequenza operativa indicata nell'Allegato 1 del CCNI, dove viene stabilito l'ordine delle operazioni per le diverse fasi.
Il passaggio di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza è un movimento che rientra nell'operazione identificata dalla lettera g) e precede sia il passaggio di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza (operazione h) che il trasferimento interprovinciale dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza (operazione r).
Le operazioni di mobilità della terza fase, per il triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, sono state disposte sul 50% delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase e per il corrente anno scolastico 2024/25 sono state effettuate nel rispetto delle seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è stato destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla
mobilità professionale.
Per avere informazioni al riguardo per il prossimo anno scolastico 2025/26 è indispensabile, chiaramente, attendere il nuovo CCNI.
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