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Lavoro straordinario DSGA, Aran: le ore aggiuntive non vengono pagate, né si può richiedere il recupero – Orizzonte Scuola Notizie


L'Aran risponde a una scuola che ha chiesto chiarimenti in merito al lavoro straordinario dei DSGA, in particolare se in caso di ore aggiuntive alle 36 settimane le stesse possono essere recuperate. “Il conferimento di un incarico comporta che rientra nei doveri del titolare di detto incarico effettuare tutte le attività necessarie per l'espletamento dello stesso, di cui ha diretta responsabilità, anche se questo comportasse la necessità di trattenersi oltre l'orario ordinario di lavoro” precisa prima l'Aran.

“Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali ore aggiuntive, la norma contrattuale non lascia dubbi in merito al fatto che laddove la durata della prestazione del DSGA ecceda l'orario settimanale per esigenze di servizio legato all'espletamento dell'incarico, non si dà adito alla remunerazione delle ore eccedenti l'orario di lavoro” evidenzia l'Agenzia.

“Ne consegue – aggiunge – che l'impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa nell'onnicomprensività dell'indennità dalla stessa percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa al pagamento ”.

Anquap: “Risposta inaccettabile”

Dura la posizione dell'Anquap che ritiene inaccettabile e “giuridicamente infondata” la risposta dell'Aran. “Si dimentica totalmente che il Direttore SGA ha lo stesso orario di lavoro di tutto il personale ATA, fissato in 36 ore settimanali, che le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo devono essere autorizzate e se non remunerate scatta il diritto al recupero di tali minerale in forma compensativa. Quanto precede è puntualmente previsto dagli artt. 51 e 54 del CCNL 29/11/2007, ancora vigenti” risponde l'Anquap.

“Se fosse corretta l'interpretazione dell'ARAN (e non lo è) – aggiunge il presidente Germani – il DSGA per svolgere tutte le attività necessarie per l'espletamento dell'incarico (“maledetto” incarico non presente nella previgente disciplina) dovrebbe lavorare senza limiti orari: una condizione impossibile sul piano fattuale e soprattutto in punto di diritto. Se si vuole un DSGA senza limiti orari lo si deve inquadrare come Dirigente e trattare di conseguenza”.

“L'esistenza dell'istituto del lavoro straordinario anche per i Direttori SGA è comprovata da azioni di sciopero (sospensione prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo) che l'Anquap ha proclamato in passato e nuovamente proclamato per il periodo dall'11 al 30 novembre 2024, con il riconoscimento della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” conclude la nota di Germani.



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