Istruzione

Al collaboratore scolastico spetta la pulizia, il lavaggio degli alunni e il cambio dei pannolini. ORIENTAMENTO Aran – Orizzonte Scuola Notizie


L'igiene personale degli alunni normodotati e il cambio pannolino è una mansione che spetta al collaboratore scolastico? L'Aran, con l'orientamento pubblicato il 5 novembre – che riprende il CCNL 2019-21 – scioglie definitivamente i dubbi: è compito dei collaboratori.

Ricordiamo che l'Aran, rispondendo al quesito di una scuolaaveva già fornito chiarimenti.

Con l'orientamento del 5 novembre conferma e amplia la risposta:

L'attività di assistenza all'igiene personale è regolata dall'Allegato A del CCNL 18.1.2024 inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali. In particolare per la figura del Collaboratore Scolastico così recita:

“- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;”;

inoltre sempre nella medesima dichiarativa si precisa che:

“Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.”

Quanto indicato nell'Allegato A non è innovativo rispetto a quanto previsto già nei previgenti contratti, infatti già la tabella A allegata al CCNL del 29.11.2007 prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:

per l'area As: coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolgimento di attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia;
per l'area A, tra le altre cose: presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell 'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

Non è innovativo, già mansione già prevista per gli alunni con disabilità, come si legge nella parte sul CCNL 2007: “agli alunni portatori di handicap….nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale”.

Il CCNL 2019-21 prevede la mansione dell'igiene personale senza più l'esplicito riferimento agli alunni con disabilità.

Pertanto – conclude Aran – rimane competenza del personale sopra citato l'attività di assistenza all'igiene personale che può riguardare anche la pulizia e il lavaggio degli alunni nonché il cambio dei pannolini.

Ad ulteriore conferma di quanto indicato si segnala, che alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Pen., Sez. VI, (dati ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786. In tale sentenza, che, per altro, fa riferimento alla previgente normativa contrattuale e legale, non solo si individua la doverosità dell'intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale ma anche si precisa:

“ il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all'art. 328 cp, comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d'ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività”.



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