Settore edilizio: riduzione contributiva dell’11,5% per il 2024
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 16 maggio 2024, ha confermato per il 2024 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell'11,5%.
Nel dettaglio per i periodi di pagamento da gennaio a dicembre 2024 hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificazione nel settore industriale con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché trattenuta dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,5%per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, ai lavoratori a tempo parziale.
Possono accedere al beneficio dei datori di lavoro:
- in possesso dei requisiti di regolarità contributivaattestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale;
- non condannati in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.
L'Istituto, con la circolare INPS 11 novembre 2024, n. 93illustrale modalità operativa per l'invio, la gestione delle istanze di accesso al beneficio e la compilazione del flusso UNIEMENS.
Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza “gennaio 2025”.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione di questa riduzione contributiva, fino al 15 febbraio 2025.