Anno di prova neoassunti in ruolo: mancato superamento e rinvio. Quante volte l'uno e quante l'altro
I docenti neo immessi in ruolo, nonché coloro i quali sono stati assunti da GPS sostegno, svolgono nella corrente come l'anno di prova: quando non va ripetuto e quante volte può essere rinviato.
Quesito 1
Premetto che nell'a.s. 2021/2022 sono stata assunta dalla prima fascia delle GPS, ai sensi dell'art. 59, c.4, decreto legge n. 73/2021, per la classe di concorso ADEE – Sostegno scuola primaria nella provincia di Milano, ho svolto l'anno di prova con esito positivo e superato con esito positivo la prova disciplinare in data 15 luglio 2022 conseguendo l'idoneità come da decreto 0002928 del 24-07-2022 del direttore generale della Regione Lombardia ed elenco idonei allegato.
Quest'anno sono risultata vincitrice del concorso per titoli ed esami personali docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al DM 206/2023 nella regione Calabria, e mi è stata assegnata la sede l'IC Pascoli – Álvaro di Siderno nella provincia di Reggio Calabria. A questo punto CHIEDO se, avendo optato per l'assunzione sul posto comune, per l'anno scolastico 2024/25 dovrò ripetere l'anno di formazione e la prova disciplinare o se sono validi l'anno di prova, il corso di formazione e la prova disciplinare superati con esito positivo nell'anno scolastico 2021/22. In base a quanto afferma la nota 65741 del 7 novembre 2023 – attività formativa docenti anno scolastico 2023/2024 trattandosi dello stesso ordine e grado non dovrebbe essere risostenuto.
La nostra lettrice, come si evince dal quesito, ha già superato l'anno di prova per la scuola primaria su posto di sostegno ed è stata nuovamente assunta in ruolo su posto comune nella scuola primaria. Se così è, avendo già superato l'anno di prova per scuola la primaria, indipendentemente dalla tipologia di posto di assunzione, la lettrice non dovrà svolgere nuovamente l'anno di prova, come indicato anche dal MIM nell'annuale nota sull'anno di provarichiamata dalla stessa (lettrice):
Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- Cha già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno
Quesito 2
Sono stata immessa in ruolo nell'a.s. 23/24 da GM concorso 2016, ma nello stesso anno dall'immissione non mi è stato possibile effettuare l'anno di prova per maternità. Nell'attuale AS avevo l'intenzione di svolgere l'anno di prova, ma a causa di circostanze sopravvenute mi riesce difficile proseguire e vorrei rinviarlo per la seconda volta prendendo congedo parentale, e altri permessi consentiti dalla legge. È possibile rinviarlo? Grazie
Il dubbio della lettrice nasce, molto probabilmente, da quanto previsto dal D.lgs. 59/2017 e dall'attuativo DM 226/2022 riguardo al mancato superamento dell'anno di prova. Evidenziamo che nel D.lgs. 59/17 è disciplinato soltanto il mancato superamento, mentre nel DM 226/2022 è disciplinato anche l'eventuale rinvio:
- arte. 13/1 D.lgs. 59/17: In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
- arte. 2/2 DM 226/22: In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.
- arte. 2/3 DM 226/22: Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell'impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Dunque, nel caso di mancato superamento dell'anno di prova (ossia di valutazione negativa), l'interessato può ripeterlo una sola volta e, in caso di nuovo mancato superamento, non potrà essere confermato in ruolo.
Quanto al Rinvio dell'anno in questione, invece, come si può notare da quanto sopra riportato, non è previsto alcun limite, ragion per cui la nostra lettrice può stare tranquilla, ossia potrà rinviare nuovamente l'anno di prova e svolgerlo il prossimo anno. Precisiamo che il rinvio sarà disposto dal dirigente scolastico, nel momento in cui la lettrice non svolgerà servizio in quanto in congedo parentale, per cui non seguirà la formazione e non cumulerà i richiesti 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche.
Per completezza, riportiamo di seguito i docenti tenuti a svolgere l'anno di prova ei docenti che non devono svolgerlo, secondo quanto disposto nel DM n. 226/2022 e secondo quanto indicato dal MIM nell'annuale nota sull'anno di prova as 23/24.
Chi deve svolgere l'anno di prova
Sono tenuti a svolgere l'anno di prova i docenti:
- al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- vincitori di concorso, che hanno l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all'articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.
Chi non deve svolgerlo
Non devono svolgere l'anno di prova i docenti:
- che hanno già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale hanno già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che hanno superato positivamente l'anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex DDG 85/2018 e sono stati nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado;
- che hanno ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.