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Percorsi da 60 e 30 CFU: quanti CFU possono essere riconosciuti per “alleggerire” il corso? ECCO LE LINEE GUIDA – Orizzonte Scuola Notizie


Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU: nelle prossime settimane le Università pubblicheranno i bandi, sulla base di quanto indicato nei decreti MUR n. 620 e 621 del 22 aprile 2024. C'è grande attesa, in particolare per il percorso da 30 CFU riservato a docenti “triennalisti” e docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis, che spererebbero di poter spendere il titolo in prima fascia GPS già dal 2024/25. Una volta conclusa l'iscrizione, le Università valuteranno la carriera accademica per l'eventuale riconoscimento di CFU che “alleggeriscono” il percorso, sia da 60 che da 30 CFU. Ecco le linee Guida.

Sono riconosciuti 24 CFU. Si possono aggiungere altri CFU?

Bisogna partire dall'art. 8 comma 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

Il punto di arrivo per tutti è il conseguimento dei 60 CFU per acquisire l'abilitazione nella classe di concorso oggetto del percorso.

Nell'ambito dei percorsi da 60 CFU, sono riconosciuti i ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.

Inoltre, I CFU ei CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all'allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida
di cui all'allegato B.

Pertanto la valutazione si attenderà all'Università. che valuterà la singola carriera accademica.

L'art. 8 comma 1 e 2 afferma infatti

1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all'art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l'offerta formativa e' definita dall'allegato 5 al presente decreto, di cui e'
parte integrante ed essenziale.
2. I CFU ei CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all'allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida
di cui all'allegato B al presente decreto, di cui e' parte integrante ed essenziale.

Quindi, per l'accesso al percorso da 60 CFU è possibile riconoscere

  • 24 CFU
  • altri CU in base alla carriera accademica (max 12 per disciplina o attività relativa a scienze dell'educazione
  • CFU per tirocinio (fermo restando che non si può prescindere dallo svolgimento di almeno 10)

Pertanto, una volta formalizzata l'iscrizione il docente richiederà la valutazione del piano di studi, che sarà effettuata tramite l'allegato B.

Linee guida per il riconoscimento del credito

B) in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non puo' essere superiore a dodici nel caso delle attivita' formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle
attivita' formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche ea quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;

C) analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non puo' essere superiore a cinque nel caso delle attivita' di tirocinio diretta e indiretto;

D) il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneita' dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attivita' formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015;

E) nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;

F) il riconoscimento delle attivita' formative e dei rispettivi crediti formativi e' ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.

Particolarmente importante la lettera F), perché fa riferimento ai percorsi da 30 CFU, per i quali il riconoscimento dei CFU (non sono riconosciuti i 24 ) non può essere superiore a 6 per le competenze di scienze dell'educazione e disciplinari e 3 nel caso di tirocinio.

Ho i 24 CFU, quale percorso devo seguire?

I 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sono un punto importante ma non centrale per l'accesso ai percorsi abilitanti. Ne parliamo in questo articolo

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