Istruzione

Studente in gita perde l'equilibrio, si aggrappa al telone di un gazebo e si ferisce: la scuola è responsabile? Ecco cosa hanno detto i giudici – Orizzonte Scuola Notizie


Un minore, durante una gita, dopo avere perso l'equilibrio, aveva cercato di “aggrapparsi” al telone del gazebo, che, però, non essendo ancorato al suolo si spostava non potendo questo reggere il peso del piccolo. Per il Ministero, che si opponeva alla richiesta dei danni della famiglia, la scuola non avrebbe potuto approntare nessuna ulteriore cautela al fine di evitare il danno, atteso che la gita era stata correttamente organizzata e che i minori erano accompagnati dalle maestre e da alcuni genitori e che, in definitiva non sussiste alcuna violazione della regola cautelare della culpa in vigilando, anche per essere la caduta del bambino avvenuta in maniera talmente repentina da impedire qualunque possibilità di intervento da parte degli insegnanti, trattandosi di caduta accidentale non collegata casualmente ad alcuna omissione del docente.

La domanda

I ricorrenti che agivano per chiedere i danni sostenevano che il tendone di copertura della struttura non fosse stabilmente fissato al suolo a regola d'arte e che ciò fosse stata la causa principale dell'evento, ovvero della caduta dello studente si era verificato in quanto il minore, dopo aver perso l'equilibrio, aveva tentato di aggrapparsi al telone laterale della struttura che, proprio perché non ancorato al terreno, non aveva retto così che il piccolo, cadendo, aveva urtato con il braccio un grosso masso presente sul posto, causandosi dei danni.

Chi deve provare il danno?

Si ricorda che, per costante orientamento giurisprudenziale, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti di uno studente è applicabile il regime probatorio di cui all'art. 1218 cc, sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'istituto scolastico incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né agli insegnanti. (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. III, 20 aprile 2010, n. 9325 , Cass.Civ.III, 17 febbraio 2014, n.

Inoltre, per orientamento assolutamente consolidato della Corte “dall'iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico. (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008)”.

La responsabilità della scuola

Il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo la quale è proprio l'intrinseca possibilità che i minorenni, ed in particolare i bambini, spesso incapaci di rendersi conto della pericolosità delle proprie azioni, compiano atti incontrollati e potenzialmente autolesivi che impone ai loro accompagnatori un'attività di controllo continua e particolarmente vigile, nonché, preventivamente, in caso di gite scolastiche, scegliere luoghi e strutture di pericolosità quanto più possibile ridotte.

Il Ministero, conclude la Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 42/2024 del 29-01-2024, era dunque onerato di provare “di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età.” (cfr. Cass. 9 maggio 2016 n. 9337), prova che nel caso in esame difetta.

E non è neppure sostenibile che l'intera responsabilità del fatto possa ascriversi alla società in conseguenza dell'instabilità, derivante dal mancato fissaggio al suolo, del gazebo presso il quale avvenne l'episodio.



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