Sanzioni disciplinari docenti: sequenza contrattuale entro luglio 2024. Disposizioni vigenti
La responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche sarà oggetto di un'apposita sessione negoziale. Normativa vigente.
Responsabilità disciplinare: infrazioni e sanzioni
Il CCNL 2019/21, come anche il CCNL 2016/18, rinvia ad un'apposita sessione negoziale, al livello nazionale, la definizione delle tipologie di infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente ed educativo. Ricordiamo che la sessione prevista dal precedente CCNL non si è mai svolta, mentre quella prevista dal CCNL 2019/21 dovrà concludersi entro il 31 luglio 2024, come si legge nell'articolo 48/1 del medesimo contratto (2019/21):
Le parti convengono sulle opportunità di rinvio ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure alcuna, la libertà di insegnamento. La sessione si concluderà entro il mese di luglio 2024.
Dunque, oltre a delineare le diverse tipologie di infrazioni e le correlate sanzioni disciplinari, la sessione negoziale deve individuare una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il potere disciplinare deve essere esercitato soltanto ed esclusivamente al fine reprimere condotte dell'insegnante contrarie alla norma .
La sessione, inoltre, deve svolgersi tenendo conto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 48 del CCNL, ossia deve prevedere:
– la sanzione del licenziamento nei seguenti casi:
- a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
- b) dichiarazioni false e mendaci, che hanno l'effetto di far ottenere un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
– una sanzione specifica nel caso di condotte non coerenteanche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educantenei rapporti con gli studenti e le studentesse.
Ma cosa sappiamo della sessione negoziale in esame?
Apertura sessione negoziale (o sequenza contrattuale)
Nelle scorse settimane, come comunicato da Anief, sindacati e ARAN hanno aperto le sessioni negoziali ai sensi dell'art. 178 del CCNL 2019/21, ove sono indicate tutte le tematiche oggetto di apposita sequenza contrattuale, tra cui quella apposita relativa alla responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo, relativamente alla quale le parti (ARAN-OOSS) si incontreranno l'8 maggio alle ore 15.00.
In attesa che la sequenza contrattuale sia portata a termine, ricordiamo le disposizioni attualmente vigenti in materia e le integrazioni introdotte dal CCNL 2019/21 con l'art.48 che, ricordiamolo, ha abrogato l'articolo 29 del precedente CCNL 2016/18.
Normativa vigente e integrazioni CCNL
Nel comma 3 del più volte citato art. 48 del CCNL 2019/21 si evidenzia che restano ferme le disposizioni di cui al D.lgs n. 297/94 (Capo IV DisciplinaSezione I Sanzioni Disciplinari), comprese le seguenti modifiche ed integrazioni all'articolo 498/1, ove sono aggiunte le seguenti lettere (ciò era già previsto nel CCNL 2016/18):
- “g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
- h) per dichiarazioni false e mendaci che hanno l'effetto di far successo, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”
Il citato articolo 498 indica quali sono i casi in cui va applicata la sanzione della destituzione, consistente nella cessazione del rapporto di lavoro, casi che, a seguito delle integrazioni di cui sopra, sono adesso i seguenti:
- a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si hanno compiti di vigilanza;
- d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi imponente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- f) per gravi abusi di autorità;
- “g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
-
h) per dichiarazioni false e mendaci che hanno l'effetto di far successo, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
In definitiva, ai fini dell'individuazione delle infrazioni e delle relative sanzioni disciplinari da applicare al personale docente ed educativo, in attesa della suddetta sequenza contrattuale, bisogna fare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 297/94 – Sezione V “Doveri”, Capo IV “Sanzioni disciplinari” – articoli 492-501. Da sottolineare che le due nuove fattispecie, per cui è prevista la cessazione dal rapporto di lavoro (quelle sopra riportate in grassetto, già introdotte dal CCNL 2016/18 e riproposte dal CCNL 2019/21), sono le medesime che devono essere previste anche nel prossimo codice disciplinare del personale docente, che sarà oggetto della sessione negoziale di cui sopra.
Per completezza, ricordiamo che le sanzioni previste dal citato articolo 492 sono le seguenti:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzo, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
Negli articoli successivi all'art. 492 sono indicate le infrazioni disciplinari per cui va inflitta ciascuna delle suddette sanzioni, infrazioni e sanzioni che, come detto, saranno oggetto di revisione con la sequenza contrattuale summenzionata.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).