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Graduatorie ATA 24 mesi: priorità scelta sede per legge 104. Il modello H va ricompilato anche in caso di aggiornamento – Orizzonte Scuola Notizie


Entro le ore 14 del 30 maggio il personale ATA può presentare domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie 24 mesi. Gli aspiranti devono ricordare che alcune dichiarazioni devono essere riconfermate anche in caso di domanda di aggiornamento e quindi già inserite in precedenza. Fra queste si segnala il modello H: attribuzione priorità.

Nella sezione modello H l'aspirante, che intende usufruire dei benefici dell'articolo 21 e dell'articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, inserire le dichiarazioni per dichiarare l'attribuzione di priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2024/25.

Come spiegato nella videoguidaminuto 14.45, in questa sezione è necessario allegare la documentazione che certifichi le dichiarazioni inserite.

Disabilità personale o dell'assistito

La disabilità può essere personale o riguardare un assistito (articolo 21 o 33 della legge 104):

Arte. 21legge 104:

Comma 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Arte. 33legge 104:

Comma 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Comma 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Comma 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

Abolizione referente unico

Nella nota di emanazione dei bandi il Ministero ricorda che la legge n. 104/1992 è stata recentemente modificata dal d. lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

In particolare, è stato abolito il referente unico:

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, ​​della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado.

In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciutosu richiesta, più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, N. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, ​​della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuti i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Video guida domanda ATA 24 mesi

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