Economia Finanza

INPS-Contratti di solidarietà: sgravio contributivo e modalità di recupero


Con la circolare INPS 20 maggio 2024, n.66 l'INPS fornisce le istruzioni per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che sono state ammesse allo sgravio dei contributi sullo stanziamento relativo al 2022 (art. 6 del decreto-legge 510/1996, convertito nella legge 608/1996).

In favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro, in misura superiore al 20%per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Per il 2022, sono beneficiari della riduzione contributiva le imprese che:

  • al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 148/2015;
  • avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Non sono soggette alla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione dovuta dai datori di lavoro interessati:

  • il contributo previsto dall'articolo 25comma 4, della legge 845/1978, in misura pari allo 0,3% della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolodi cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 182/1997;
  • il contributo, dove dovuto, al Fondo di solidarietà del trasporto aereodi cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 148/2015;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge.

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altra agevolazione contributiva prevista, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento e fruita dall'impresa, mentre è consentito il cumulo solo nel caso dell'esonero denominato “Decontribuzione Sud” (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 104/2020, convertito nella legge 126/2020, e successive modificazioni).

La circolare, inoltre, detta le istruzioni contabili e le modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro, che lavorano con il sistema UNIEMENS.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *