Istruzione

Docenti assunti da concorso straordinario bis 2023/24: domanda per le supplenze da GPS, assegnazione provvisoria e trasferimento. Tutte le possibilità


Il docente assunto da concorso straordinario bis è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Cosa si può fare.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un insegnante di A026 che ha passato il concorso straordinario bis ed ora in anno di prova a Busto Arsizio. Sono di Milano ma purtroppo essendo cattedre assegnate per il concorso e non essendo io in alto in graduatoria sono finito nella provincia di Varese. L'anno mi sta pesando molto. Mi sveglio tutte le mattini alle 5 e in questa scuola tutti i CdC ei collegi si svolgono in presenza finendo molto tardi . Prendendo metro e treno sono sfinito. Vorrei tornare a Milano ma mi sto informando e non mi sembra ci siano possibilità avendo io il vincolo dei tre anni e passando a tempo indeterminato dopo superamento anno di prova ossia dal 1 settembre 2024. Chiedo:

1) Assegnazione provvisoria? Posso chiederla? Non ho figli piccoli. Ne 104.

2) Utilizzo. Posso chiederla?

3) Supplenze su altra classe di concorso. Posso riscrivermi al GPS senza perdere il ruolo?

I docenti assunti da concorso straordinario bis sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, vincolo che decorre dall'anno di assunzione a tempo determinato. Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero nonché ai beneficiari dell'art. 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 a condizione che il riconoscimento del beneficio sia successivo al termine di presentazione delle domande per la partecipazione al relativo concorso. Evidenziamo che, durante i tre anni di vincolo, il docente può chiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08. Tale ultima facoltà si può esercitare soltanto dopo il superamento dell'anno di prova. Il vincolo succitato, inoltre, non è applicato, ai fini della partecipazione alle procedure di mobilità, a quei docenti che rientrano in una delle categorie indicate nel CCNL 2019/21, che ha introdotto le deroghe in questione (la disposizione è stata poi recepita nel contratto sulla mobilità 2022/25 in virtù dell'accordo MIM-OOSS del 21 febbraio us).

Dal quadro sopra delineato, che illustreremo più dettagliatamente di seguito con i relativi riferimenti normativi, e stando al quesito, il lettoreche non rientra in nessuna delle previste deroghe, potrà porre domanda di mobilità (trasferimento/passaggio) nel corso del 2025/26 per il 2026/27.

Lo stesso dicasi (stando sempre alla disposizione normativa relativa al vincolo) per l'assegnazione provvisoria interprovinciale (riguardo a quest'ultima attendiamo comunque il prossimo CCNI, sebbene la disposizione normativa sia abbastanza chiara) e l'utilizzazione (che, tra l'altro , può essere chiesta per altra provincia solo se permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza).

Il lettore potrebbe chiedere, ricorrendone i motivi, assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità ma allo stesso non interessare, come si evince dal quesito (precisiamo, inoltre, che l'assegnazione provvisoria può essere chiesta dai docenti già assunti in ruolo e quelli assunti nel 2023 /24 dallo straordinario bis ancora non lo sono; vero è che lo scorso anno è stato permesso, tuttavia si è trattato di una deroga, per cui non sappiamo se sarà ancora prevista).

Il lettore potràinvece, inserirsi nel GPS per altra classe di concorso e quindi partecipare all'assegnazione delle morbidezza al 30/06 e al 31/08 già per il 2024/25avendo superato il previsto divieto di accettare incarichi a tempo determinato da parte dei docenti allo svolgimento dell'anno di prova (il lettore lo supererà nella corrente anno scolastico).

A tal fine, dovrà presentare domanda di inserimento e poi in estate l'altra domanda per partecipare all'attribuzione degli incarichi). Qui informazioni sulle supplenze ai docenti di ruolo e sull'aggiornamento delle GPS

Vincolo triennale

I docenti assunti da concorso straordinario bis, ai sensi dell'art. 19/3 del DM n. 108/2022, che disciplina la procedura, sono sottoposti al vincolo triennale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all'art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, ossia il vincolo per i neoassunti.

In base alle disposizioni succitate, a decorrere dalle immissioni in ruolo as 2023/24, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l'anno in cui è svolto il predetto periodo di prova . Per i docenti assunti da concorso straordinario bis, sebbene svolto durante il contratto a tempo determinato, l'anno di prova si computa nei tre di vincolo, come leggiamo nell'OM 30/2024: I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, DL 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato .

Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità (art. 33, commi 5 0 6, della legge 104/92), a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità sia stata accertata dopo il termine della presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Cosa si può fare durante il vincolo

Come si legge nel summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, durante i tre anni di vincolo, gli interessati possono comunque:

  • presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, ricorrendone i previsti motivi;
  • accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverso da quella di titolarità per le quali hanno titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l'anno di prova, come disposto dall' articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell'anno di prova non può accettare il conferimento di nomina a tempo determinato.

Quelle sopra riportate (mancata applicazione del vincolo, movimenti durante il vicolo, accettazione delle supplenze) sono le “deroghe” già previste nella medesima disposizione normativa (art. 13/5 D.lgs. 59/17) che disciplina il vincolo in esame.

Deroghe art. 47 CCNL 19/21

Alle succitate deroghe vanno aggiunte quelle introdotte dall'articolo 34 del CCNL 2019/21, ricevuta tramite l'Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024, riportato nell' OM 30/2024 e secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità , anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell'area dei DSGA:

  • a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge n. 104/1992;
  • c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  • d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge n.118/1971.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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