Genitori separati in disaccordo sulla scuola, la Cassazione ribadisce il primato dell'interesse del minore: “No a imposizioni religiose, sì al benessere del bambino” – Orizzonte Scuola Notizie
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13570/2024, ha affrontato il delicato tema della scelta della scuola per i figli di genitori separati. In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata sul caso di un padre che si opponeva alla decisione della madre di iscrivere il figlio presso un istituto privato di matrice cattolica.
Il padre sosteneva che tale scelta violasse il principio di laicità dello Stato e condiziona la libertà di autodeterminazione del minore in materia religiosa. La Corte d'Appello, invece, aveva autorizzato l'iscrizione del minore presso la scuola privata, ritenendo che ciò rispondesse al suo interesse superiore.
La Cassazione, nel confermare la decisione della Corte d'Appello, ha affermato che il contrasto tra genitori separati in merito alla scelta della scuola deve essere risolto tenendo conto esclusivamente del superiore interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata.
Tale interesse, secondo la Corte, non può essere sindacato nel giudizio di legittimità, ma deve essere valutato caso per caso dal giudice di merito. Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'iscrizione del minore presso la scuola privata fosse la scelta migliore per garantire la sua stabilità emotiva e la continuità ambientale, considerata la sua pregressa esperienza positiva presso lo stesso istituto.
La Cassazione ha inoltre richiamato un orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)secondo cui alcune limitazioni alle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non discriminano se finalizzate a tutelare il suo superiore interesse.
La sentenza della Cassazione ribadisce, dunque, l'importanza di considerare il superiore interesse del minore nella scelta della scuola, anche quando i genitori hanno visioni diverse in merito all'educazione religiosa. Il giudice, in caso di disaccordo tra i genitori, dovrà valutare attentamente le circostanze del caso concreto per individuare la soluzione che meglio garantisce il benessere del minore.