Economia Finanza

McDonald’s perde il marchio «Big Mac» nella Ue per i prodotti a base di pollame


McDonald's perde il marchio dell'Unione europea “Big Mac” per i prodotti a base di pollo. Lo ha stabilito il Tribunale Ue, sentenziando che l'azienda americana non è stata in grado di dimostrare un uso effettivo nell'Unione europea – per un periodo ininterrotto di cinque anni – di alcuni prodotti e servizi (relativi a ristorazione, consumo, drive- in, asporto) legati alla carne avicola, ovvero: panini con pollo e alimenti a base di pollo.

L'accusa di Supermac's contro McDonald's

A porre il tema all'attenzione dei giudici è stata, sette anni fa, la catena di ristorazione irlandese Supermac's, che ha arditamente presentato domanda di decadenza del marchio Ue “Big Mac”, registrata da McDonald's nel 1996. L'argomentazione era appunto che il colosso Usa non lo aveva utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni, su un ampio elenco di prodotti e servizi.

In prima battuta l'Euipo (l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) ha parzialmente accolto la domanda della catena irlandese, confermando tuttavia la tutela del marchio contestato sugli alimenti a base di carne e pollame, sui panini con carne e pollo e su tutti i servizi connessi.

Il Tribunale Ue annulla la tutela del marchio

Ma il Tribunale del Lussemburgo ha annullato e riformato parzialmente la decisione dell'Euipo, escludendo dall'ombrello del marchio i panini con pollo e tutti i prodotti a base di pollame e servizi connessi nei termini di ristorazione, drive in e asporto.

“Le prove prodotte da McDonald's non forniscono alcuna indicazione sull'entità dell'uso del marchio per tali tipologie di prodotti e servizi in termini di volume delle vendite, durata del periodo in cui gli atti di uso sono stati forniti e frequenza” si legge nella sentenza della causa T-58/23 | Supermac's/EUIPO – McDonald's International Property (BIG MAC), appena depositata. “Pertanto, le prove prese in considerazione dall'Euipo non consentono di dimostrare l'esistenza di un uso effettivo del marchio contestato”.



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