Istruzione

Ferie docenti precari al 30 giugno, hanno diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva, sentenza Cassazione. “Possibile recuperare fino a 1000 euro”, legali ANIEF – Orizzonte Scuola Notizie


Con ordinanza n. 16715/2024 la Corte di Cassazione, accogliendo la causa Anief patrocinata dagli avvocati Ganci, Miceli, Rinaldi e Zampieri, ha stabilito che il docente a tempo determinato non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.

Il caso, definito in Cassazione con l'attuale ordinanza, nasce dal ricorso di un docente che, tra il 2014 e il 2017, ha lavorato con contratti a tempo determinato che si concludevano al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Durante questi anni, i Dirigenti scolastici degli istituti in cui ha prestato servizio l'avevano collocata d'ufficio in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nei giorni tra l'8 Giugno e il 30 Giugno di ciascun anno, nonostante la docente non avesse mai richiesto di usufruirne.

Tale vicenda non è differente dai molteplici casi già affrontati da diversi tribunali (vedi, ad esempio, la sentenza della Corte d'appello di Firenze) e dalla Cassazione stessa in diverse pronunce (ad esempio, sentenza n. 23934/2020, sentenza n. 21780/2022 e ordinanza n. 14268/2022).

La Richiesta Esplicita delle Ferie

Un aspetto essenziale che tutti i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, devono considerare è la richiesta esplicita per le ferie. Le ferie devono essere richieste direttamente dal docente e autorizzato dal dirigente scolastico; non è possibile, quindi, essere collocati in ferie senza una richiesta esplicita da parte del docente stesso.

Tuttavia, secondo l'interpretazione del Ministero dell'Istruzione, sostenuta anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i periodi di sospensione delle lezioni vengono automaticamente sottratti dal monte ferie spettante ai docenti, indipendentemente dal fatto che abbiano formalmente richiesto le ferie o meno. Ciò implica che, se un docente ha maturato, ad esempio, 15 giorni di ferie e ne ha usufruito solo di 5 entro l'8 giugno, i giorni restanti verranno automaticamente detratti, impedendogli di ricevere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Le richiamate sentenze della Corte di Cassazione hanno però chiarito due concetti fondamentali:

  1. Disponibilità del docente durante la sospensione delle lezioni: durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento. Questo include la possibilità di essere richiamato nei locali della scuola per adempiere a obblighi funzionali, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini. Tuttavia, il docente gode di una certa autonomia nella gestione del proprio tempo e può svolgere tali attività anche al di fuori della scuola;
  2. Obbligo di informazione da parte del datore di lavoro: il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo esatto e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute. Deve inoltre specificare che il docente deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il diritto alle ferie stesse.

Questi principi garantiscono che i docenti siano adeguatamente informati e possano esercitare i propri diritti in materia di ferie, evitando la perdita automatica delle stesse senza una chiara comunicazione da parte del datore di lavoro.

Pertanto, il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a godernecontro avviso specifico (In forma scritta) della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

l'ordinanza n.16715/2024 della Corte di Cassazione è di grande importanza in quanto, oltre a ribadire i principi giuridici su cui si sono fondate anche le precedenti pronunce, smentisce l'interpretazione ministeriale secondo cui nei periodi di sospensione delle lezioni i docenti sarebbero automaticamente in ferie, confermando l'illegittimità – da sempre sostenuta da ANIEF – della decurtazione di tutti i giorni di interruzione delle lezioni dalle ferie accumulate dagli insegnanti precari, senza considerare se tali ferie fossero stati effettivamente richieste e usufruite in quel periodo.

I docenti, quindi, grazie a questa importante vittoria giudiziaria del sindacato Anief e considerazione la prescrizione decennale del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, potranno recuperare fino a 1.000 euro di ferie non godute l'anno in relazione a tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 fino ad oggi.

L'ordinanza della Cassazione



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