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Permessi legge 104 personale ATA, è possibile assentarsi anche per alcune ore della giornata – Orizzonte Scuola Notizie


Il personale ATA può richiedere i permessi per legge 104 anche a ore giornaliere. Lo ha precisato l'Aran con un orientamento, rispettando le 18 ore mensili. L'art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.

Pertanto – spiega Aran – la clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa di cui al richiamato art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell'istituto in parola, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l'intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l'istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giorno di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall'art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all'amministrazione di appartenenza all'inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Ma, in caso di necessità e urgenza, la comunicazione relativa può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Infine, laddove il lavoratore intende fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione cd sbagliata, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivamente indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.



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