Istruzione

Part-time verticale docenti: chi decide i giorni in cui svolgere l'insegnamento?


L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente (e anche ATA) è prerogativa del dirigente scolastico.

CCNL 19/2021

Come leggiamo nell'articolo 30, comma 9- lettera B- punto B1, del CCNL 2019/21, l'articolazione dell'orario di lavoro è materia di confronto con le organizzazioni sindacali e non di contrattazione:

Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6:

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

Come sappiamo, diversamente dalla contrattazione, il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie previste, per consentire ai sindacati (titolari della contrattazione integrativa) di esprimere valutazioni esaustive e partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Nel caso specifico, ossia dell'articolazione dell'orario di lavoro, la competenza è del dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 4, del D.lgs. 165/01:

  • In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa …
  • Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Tale disposizione va letta congiuntamente agli articoli 7, 10 e 396 del D.lgs. N. 297/1994, in base ai quali il Consiglio di Istituto definisce i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni (art. 7), il Collegio docenti formula proposte in merito sulla base dei criteri deliberati dal CdI (art. 10) e il dirigente scolastico, infine, procede alla formulazione dell'orario, nel rispetto dei predetti criteri e proposte (art. 396):

In particolare, al personale direttivo spetta:

  • procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali di stabilità del consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

In caso di mancato rispetto dei criteri e delle proposte succitate, il dirigente scolastico deve debitamente motivare il relativo provvedimento.

Part-time e giorni di servizio

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di ruolo a tempo indeterminato presso istituto superiore. Per l'anno 2024/2025 ho chiesto il part time verticale su tre giorni, indicando nella domanda le motivazioni (genitore convivente ex lege 104 con gravità) e segnalando anche i giorni martedì mercoledì e giovedì in quanto gli altri giorni devo occuparmi di mia madre (ho già usufruito del congedo biennale). Posso pretendere di scegliere i giorni di lavoro o decidere il mio dirigente? Posso almeno concordarli con il dirigente? Vorrei un supporto normativo

La formulazione dell'orario, come detto sopra, è di competenza del dirigente scolastico nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, ossia dei criteri generali definiti dal Consiglio di Istituto e dalle proposte del Collegio docenti, effettuate sulla base dei criteri predetti.

Tale principio vale anche per i contratti a tempo parziale. Alcuni modelli di domanda (vedi Ufficio Scolastico di Rieti) chiedono di sottoscrivere la seguente dichiarazione

_ l_ sottoscritto_ dichiara fin d'ora di accettare che l'articolazione oraria del part time (ovvero i giorni in cui verrà effettuata la prestazione lavorativa) sarà definita annualmente in relazione alla compatibilità dell'orario richiesto con l'orario definitivo delle lezioni che verranno elaborate all'inizio di ciascun anno scolastico, e di accettare altresì eventuali variazioni del proprio orario di servizio rese necessarie per garantire l'unicità dell'insegnamento, in seguito alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.”

Tuttavia, ferma restando la tutela dell'efficacia dell'azione didattica, solitamente i Dirigenti Scolastici e i collaboratori che si occupano dell'orario delle lezioni, potranno venire incontro alle esigenze del lavoratore che ha richiesto il part-time, come in tante occasioni e per tante motivazioni si cerca di tutelare anche i docenti di ruolo.

Da evitare:

  • l'annullamento della richiesta di part time, predisponendo un orario in tre giorni ma con così tante ore di ritardo da far diventare quasi 18 le ore di permanenza a scuola
  • il diniego totale a venire incontro alle esigenze del lavoratore che, se ha richiesto il part-time, lo ha fatto nei limiti della normativa e per esigenze documentate.

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