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Valutazione del punteggio per l'assegnazione provvisoria: niente titoli e servizio, ma solo esigenze di famiglia – Orizzonte Scuola Notizie


La valutazione del punteggio per l'assegnazione provvisoria tiene conto solo delle esigenze della famiglia, come indicato nella tabella di valutazione allegata al CCNI. Analizziamo i dettagli

Una lettrice ci scrive:

Vorrei fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, per ricongiungimento al genitore (79 anni). Quanto punteggio devo inserire nella domanda? Ho trovato in rete vari punteggio, 6 o 24. Ho capito che i servizi non devo allegarli. È corretto?

Per l'assegnazione provvisoria della valutazione del punteggio deve seguire la specifica tabella allegata al CCNI.

Si tratta dell'Allegato 3 (Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo) dove le voci da prendere in considerazione riguardano esclusivamente le esigenze della famiglia e non vengono, quindi, valutati i titoli e il servizio, voci importanti per l'utilizzo.

Vediamo i dettagli della tabella

Valutazione punteggio nell'AP

Le esigenze familiari che possono essere valutate per l'assegnazione provvisoria vengono distinte in quattro tipologie, identificate dalle lettere A), B), C) e D):

UN) per il ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente o per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art.3- comma 3 – legge 104/92) affidati (6)(7)…………………..punti 6

Vengono, quindi, valutati 6 punti nel comune di residenza del familiare verso il quale si chiede il ricongiungimento.

B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)…………………punti 4

Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti.

C) per ogni figlio o affidatario (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato i 18 anni di età (4) ovvero per ogni figlio o affidatario (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile al proficuo lavoro………………punti 3

Per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni spettano 3 punti.

D) per la cura e l'assistenza di figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)………………………………punti 6

I punteggi per le esigenze della famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

Nota esplicativa della tabella di valutazione

La valutazione del punteggio viene effettuata prendendo in dovuta considerazione le precisazioni sottolineate nelle seguenti note esplicative:

1. il punteggio spetta al comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 A condizione che essi, i dati di presentazione della domanda siano stati effettivamente registrati anagraficamente per almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratta di ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile
trasferiti per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito a tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di prossimità, purché comprese tra le preferenze espresse.

2. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia ​​certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

3. il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiono 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovano nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

4. il punteggio è attribuito anche ai figli che compiono i sei anni o diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

5. la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio disabile, ovvero o parte dell'unione civile coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare la necessità di selezionare il domicilio nella sede del medesimo istituto;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, DPR 09/10/1990, n. 309, programma che comporta la necessità del domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato DPR n. 309/1990.

6. il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

7. Il punteggio per le scuole comprese nel comune di ritrovo spetta anche ai docenti di religione cattolica.

Conclusioni

La nostra lettrice, interessata all'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento al genitore di 79 anni, ha, quindi, diritto a 6 punti nel suo comune di residenza, per tutte le scuole in esso ubicate.

Se l'insegnante ha figli minorenni potrà aggiungere al punteggio di ricongiungimento quello spettante ai figli minorenni, punteggio che sarà valutato in base a tutte le preferenze espresse, quindi anche per scuole ubicate in comuni diversi da quello di ricongiungimento.

Se il docente non ha figli minorenni potrà valutare solo i 6 punti di riadattamento nelle scuole del comune, mentre per le altre preferenze in comuni diversi non gli verrà assegnato alcun punteggio e l'AP sarà a punteggio zero.

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