Istruzione

Assunzioni per ruolo GPS sostegno 2024: no supplenze per chi ottiene incarico e rifiuta. Nemmeno interpelli se si rinuncia da call veloce


I docenti inclusi nelle GPS prima fascia sostegno possono partecipare alla procedura straordinaria di assunzione finalizzata al ruolo as 24/25. Occhio ad eventuali rinunce: hanno conseguenze non indifferenti.

Procedura di articolazione

L'assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia è possibile soltanto nel caso in cui residuino posti di sostegno vacanti, dopo le ordinarie immissioni in ruolo da GaE e GM. La procedura è quella descritta nel DL n. 44/2023 (prorogato dal DL n. 19/2024), si attua nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 111/2024 e si articolano nelle fasi di seguito riportate.

Assunzione a tempo determinato: assunzione dalle GPS sostegno prima fascia, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo; le assunzioni sono effettuate a tempo determinato (al 31/08) nella provincia in cui gli aspiranti risultano inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS.

Mini chiamata veloce: svolgimento Call veloce (o mini call veloce) sui posti ancora vacanti e disponibili, dopo lo scorrimento delle GPS; in base alla Call veloce gli interessati presentano istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultanono iscritti (la domanda si può presentare per una o più province della medesima regione). Ricordiamo che la call veloce è stata abolita per le immissioni in ruolo ordinarie.

Anno di prova: svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell'anno di formazione e prova di cui all'articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019.

Lezione simulata: svolgimento, oltre a quanto previsto per l'anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest'ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell'USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici).

Assunzione in ruolo: superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall'a.s. 2024/25), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

Partecipazione

Per partecipare alla procedura di cui sopra, gli aspiranti presentano domanda telematicamente, la medesima che si inoltra per le supplenze al 30/06 e al 31/08, compilando le sezioni dedicate.

Il domandasia per le supplenze che per gli incarichi finalizzati al ruolo, si presentano dalle ore 9.oo del 26 luglio sino alle ore 14.00 del 7 agosto, tramite il portale Istanze Onlinecui accedere con le credenziali SPID, CIE, eIDAS o CNS, come leggiamo nella nota sulle supplenze 2024/25 e nell'avviso del MIM del 25 luglio us

Accedi direttamente alla domanda

Conseguenze supplementari

L'eventuale rinuncia all'incarico assegnato nella fase sia provinciale (quella in cui si è assunti nella provincia di inclusione in GPS) che interprovinciale (quella in cui si è assunti, tramite call veloce, in una provincia diversa da quella inclusione in GPS) ha delle conseguenze non indifferenti sull'assegnazione delle supplenze.

Così leggiamo nell'art. 4/3 (come richiamato anche nella nota sulle supplenze) e nell'articolo 4/8 (dedicato a chi partecipa alla call veloce) del DM n. 111/24:

  1. (art.4 – comma 3): 3. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) ec), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.
  2. (art.4 – comma 8):8. Per i docenti di cui al comma 6, l'assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l'accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) ec), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di cui all'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale .

Dunque:

  • chi ottiene l'incarico finalizzato al ruolo nella provincia di inclusione in GPS non potrà ottenere supplenze per qualunque classe di concorso o tipologia posto al 31/08 (art.2/5, lettera a), OM 88/24), al 30/06 (art.2/5, lettera b), OM 88/24) e nemmeno quelle brevi (art.2/ 5, lettera c), OM 88/24);
  • chi ottiene l'incarico finalizzato al ruolo, tramite call veloce, in una provincia diversa da quella di inclusione in GPS non potrà ottenere supplenze per qualunque classe di concorso o tipologia posto al 31/08 (art.2/5, lettera a), OM 88/24), al 30/06 (art.2/5, lettera b), OM 88/24), brevi (art.2/5, lettera c), OM 88/24) e nemmeno rispondere ad eventuali interpelli (art. 13/23 OM 88/24).

E' chiaro che chi ottiene l'incarico e poi lo rifiuta non potrà comunque ottenere supplenze di nessun tipo (non è specificato ma la sanzione non può che riferirsi all'a.s. di riferimento, ossia il 24/25) e nemmeno rispondere agli interpellanza. Al riguardo precisiamo che, mentre per i partecipanti alla chiamata veloce il divieto di rispondere agli interpelli è previsto dal DM 111/24 summenzionato, per chi partecipa solo alla procedura nella provincia di inclusione l'indicazione del divieto arriva dalla nota sulle supplenze, ove leggiamo : Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale. Il comma tre citato è quello sopra riportato.

Alla luce di quanto detto, consigliamo ai lettori di presentare domanda solo se si è convinti di mantenere l'incarico eventualmente assegnato e solo per le sedi di interesse, infatti, come vedremo di seguito, i rinunciatari per le sedi non espresse non sono soggetti ad alcuna sanzione.

Rinunciatari per sedi non espresse o mancata presentazione della domanda

Così leggiamo nel summenzionato art. 4, comma 5, del DM 111/24 (come richiamato nella nota sulle supplenze 24.25):

5. La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) ec), dell'Ordinanza ministeriale

Dunque, non sono soggetti ad alcuna sanzione, per cui possono partecipare alla successiva attribuzione delle supplenze al 30/06, al 31/08 e poi a quelle brevi (da GI), gli aspiranti che:

Le risposte alle domande

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Supplenze e ruoli da GPS sostegno 2024/25, scelta max 150 preferenze tra il 26 luglio e il 7 agosto ore 14. Circolare e Avviso Ministero

Immissioni in ruolo 2024/25: 45mila posti autorizzati, ma quelli vacanti sono 64mila. A rimetterci (probabilmente) gli idonei del concorso 2020?



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