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ATA, si a punteggio pieno nelle graduatorie per il servizio militare. Ma solo se si fa ricorso – Orizzonte Scuola Notizie


Continuano ad essere segnalate frasi positive per i ricorrenti su una materia che da anni determina contenziosi. Quella del punteggio del servizio militare non in costanza di nomina.

La vicenda

Con ricorso ex art. 414 cpc il ricorrente era stato inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, indicando di aver prestato servizio militare, ed ha deciso di citare in giudizio l'amministrazione resistente chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); – accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse, con diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi; – ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali”.

Non ci può essere alcuna differenza tra il servizio militare prestato fuori nomina o meno

Il Tribunale del Lavoro rileva, richiamandosi alla giurisprudenza oramai consolidata che la prestazione, obbligatoria, del servizio militare di leva deve essere riconosciuta, a fini di anzianità, per gli ATA come già riconosciuto dalla Cassazione per i docenti, con i medesimi punteggi sia per il personale che rende tale servizio durante il rapporto di lavoro scolastico che per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento ( o provinciali o di istituto) , determinandosi , altrimenti , una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche. Il medesimo servizio (di leva) cui il dipendente pubblico in servizio non può sottrarsi – così come non può sottrarsi il personale inserito nella graduatoria ad esaurimento – verrebbe valutato, alla strega della tabella ministeriale summenzionata, 10 volte di meno a seconda del momento in cui la “chiamata” a rendere il servizio militare sia disposta . Pertanto, osserva il giudice del lavoro, se il servizio di leva fosse svolto in costanza di rapporto di lavoro , varrebbe 6 punti di anzianità l'anno , e 0.50 per ciascun mese; se il servizio fosse svolto prima che l'aspirante avesse preso servizio presso la scuola , varrebbe invece esclusivamente 0,6 punti l'anno. Per altro , non v'è neppure ragione di argomentare che il servizio di leva integrerebbe un servizio reso presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza (rispetto alla quale , parimenti, la disciplina della tabella A prevede il riconoscimento di soli 0,6 punti l' anno ) perché non si tratterebbe di attività resa su base volontaria. di svolgere il servizio militare , nell'interesse della ### a fronte della volontarietà del servizio reso presso altre amministrazioni, legittimo un trattamento diverso delle fattispecie in esame.

Il servizio di leva è già assimilato ai fini dell'anzianità, insensata ogni discriminazione

Non è superfluo rilevare che il medesimo servizio di leva richiesto al dipendente in costanza di rapporto di lavoro e normativa già assimilata, ai fini dell'anzianità, proprio al rapporto di lavoro presso l'amministrazione scolastica, benchè svolto presso altra amministrazione. Infatti, con sentenza del consiglio di stato 9 gennaio 2023 n. 266( ma in precedenza anche con altro pronunciamento , n. 3423/2022), il giudice amministrativo ha per le medesime ragioni annullato il decreto del n. 50 del 3 marzo 2021 nella parte in cui opera una differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina. (cfr. Tribunale di Rieti, Sentenza n. 146/2024 del 07-09-2024)



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