Istruzione

Docenti in ruolo a.s. 23/24: quando saranno cancellati dalle graduatorie? Possono partecipare ad altre nomine?


I docenti assunti in ruolo dall'a.s. 23/24 sono soggetti alla disciplina di cui al D.lgs. 297/94 e al D.lgs. 59/17 che, oltre al vincolo triennale, prevede la cancellazione dalle graduatorie. Quando?

Docenti in ruolo dall'a.s. 23/24, cancellati da graduatorie. Quali e quando

Cancellazione graduatorie

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 e all'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 59/17, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, una volta superato l'anno di prova, sono cancellati da ogni altra graduatoria di merito, di istituto oa esaurimento, nella quale siano iscritti e sono confermati in ruolo presso la scuola in cui hanno svolto il predetto periodo di prova (di seguito l'art. 13/5 – primo periodo – del D.lgs. 59/17):

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra laurea, di merito, di istituto oa esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Come si legge nella disposizione medesima si è cancellati da qualsiasi GM, GaE e GI di inclusione contemporaneamente alla conferma in ruolo”… il docente è cancellato ed è confermato…”.

Di conseguenza, il docente assunto a tempo indeterminato nell'a.s. 23/24 svolge l'anno di prova nel corso del medesimo anno scolastico e viene poi confermato in ruolo e cancellato dalle graduatorie nell'a.s. 24/25. Considerato che la conferma in ruolo decorre dal primo settembre, la cancellazione in esame dovrebbe avvenire nel corso dell'a.s. di conferma in ruolo (es.: assunto nell'a.s. 23/24, viene cancellato nel corso del 24/25) e non prima che lo stesso inizi (nel caso dell'esempio non prima dell'inizio del 2024/25 , ossia dal primo settembre in avanti).

Le indicazioni fornite dal Ministero con apposita nota in riferimento alla previgente normativa (che prevedeva anch'essa la cancellazione in esame, pur con delle differenze) vanno nella direzione sopra indicata, ossia cancellazione dalle graduatorie nel corso dell'a.s. di conferma in ruolo: nel caso specifico, infatti, i docenti assunti nel 2020/21 e confermati nel 2021/22, sono stati cancellati nel corso del predetto anno. Il fatto di non essere cancellati prima dell'inizio dell'a.s. di conferma in ruolo (quindi prima del 1° settembre) è di fondamentale importanza per gli interessati, in quanto le graduatorie di immissione in ruolo (GaE e GM) sono utilizzate nei mesi di luglio/agosto (salvo i casi di deroga alla normativa ordinaria, come accadrà per l'a.s. 2024/25), per cui gli stessi potrebbero essere individuati da un'altra GM/GaE di inclusione e optare per la nuova proposta di nomina.

Cancellazione graduatoria assunti straordinari bis

Un discorso a parte meritano invece i docenti assunti da concorso straordinario bis, i quali sono assunti a tempo determinato, svolgendo il periodo di prova e il previsto percorso universitario con prova conclusiva, superati i quali sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo. Esempio: docente assunto dal predetto concorso a TD nel 2022/23; svolge e supera l'anno di prova e la prova conclusiva del percorso universitario nel medesimo 2022/23; è assunto e confermato in ruolo dal 1° settembre 2023. In tal caso, l'interessato, stando alla normativa sopra illustrata, è cancellato (o dovrebbe esserselo) nel corso del 2023/24; il problema sopra esposto non si pone, in quanto l'interessato nel mese di luglio/agosto potrebbe essere assunto da altro GM o GaE e quindi scegliere il ruolo maggiormente gradito.

Quesito

Nel 2022 ho partecipato per la medesima classe di concorso (AB56) sia al concorso ordinario DM499/2020 che al concorso straordinario bis, ma in due diverse regioni. Nell'agosto 2022 ho vinto lo straordinario bis ea settembre sono stato assunto per l'anno a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo nella relativa regione. Contemporaneamente, nel mese di novembre 2022 ho anche concluso il concorso ordinario, risultando anche in questo caso vincitore e primo in graduatoria. Durante l'estate 2023 nessun posto è stato autorizzato dal MEF per l'immissione in ruolo nella regione in cui ho vinto l'ordinario, pertanto ho concluso l'anno di prova nella regione in cui ho vinto lo straordinario bis e qui sono stato confermato in ruolo a partire dal 1 settembre 2023, sottoscrivendo in quella data il contratto a tempo indeterminato. Preciso che da allora nessun decreto di depennamento mi è stato notificato per la GM del concorso ordinario, dove risultato ancora vincitore e primo in graduatoria, né sono riuscito a trovare tale decreto sui vari siti dell'USR e degli USP competenti. Veniamo dunque al quesito: poiché a giorni saranno avviate le operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2024/25, e poiché pare che quest'anno si crei il posto per la mia CdC, avrò diritto di avvalermi della mia posizione nella GM 2020 per partecipare alla procedura, così da rientrare nella mia regione di residenza, oppure sarò depennato? Qualora potessi, inoltre, dovrò ripetere l'anno di prova o, trattandosi della stessa cdc, varrà quello superato per il concorso straordinario bis?

Premettiamo che i decreti di cancellazione, generalmente, sono pubblicati sui siti degli Uffici competenti (USR/USP), decreto che, come dice lo stesso, il nostro lettore non ha trovato. A rigore di normativa, lo stesso doveva essere cancellato dal GM in questione sia perché la norma non fa distinzione alcuna in merito al canale di reclutamento, infatti parla di “docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo” (questa è l'espressione presente nell'art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che rinvia all'art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, ove è indicato il vincolo triennale per i neoassunti e la cancellazione in esame), sia perché è lo stesso DM n. 108/2022 (disciplinante la procedura di assunzione dall'assunzione straordinaria bis ) a rinviare al predetto art. 399/3. Detto ciò, qualora venga convocato per la presentazione della prima domanda da presentare ai fini dell'immissione in ruolo, riteniamo che il lettore vi debba partecipare, considerato che l'individuazione avviene da una GM utilizzata dagli Uffici competenti, per cui si presume che gli stessi ritengano che lo stesso possa partecipare alla procedura di nomina. Consigliamo comunque al nostro lettore di contattare al riguardo l'USR competente.

Quanto alla domanda sull'anno di prova, infine, rispondiamo che non dovrà ripeterlo, perché già superato per lo stesso grado (addirittura per la stessa classe di concorso), come si può leggere nell'nota annuale sull'anno di prova e formazione.

Le risposte alle domande

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