Istruzione

Supplenze GaE GPS 2024: chi è considerato “rinunciatario” e quando si devono pubblicare le disponibilità


Supplenze 30 giugno e 31 agosto 2024: come funziona l'algoritmo e quando vanno pubblicate le disponibilità.

Domande

Il domanda per l'attribuzione delle supplenza al 30 giugno e al 31 agosto e degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia 2024/25 si possono presentare, tramite Istanze Online, sino alle ore 14.00 del 7 agosto 2024.

La domanda è unica sia per le supplenze che per gli incarichi per il ruolo: ciascun aspirante compila le sole sezioni di interesse. Ecco quali sono tutte le sezioni dell'istanza:

  1. Dati personali (si possono modificare solo dall'area riservata, tramite le apposite funzioni cui rinvia il sistema nel caso si intenda modificarli)
  2. Insegnamenti (per i quali l'aspirante potrà esprimere le preferenze)
  3. Dichiarazione possesso requisiti (per chi intende partecipare alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia, essendovi anche a pieno titolo)
  4. Preferenze ai fini del ruolo (per chi partecipa alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia)
  5. Preferenze ai fini della supplenza (per chi partecipa anche o soltanto all'assegnazione delle supplenze)
  6. Titoli di riserva (l'aspirante che ne fruisce visualizza il titolo di riserva posseduto)
  7. Priorità di cui alla legge n. 104/92
  8. Riepilogo ed inoltro (la sezione riporta un riepilogo di tutte le informazioni inserite nelle varie sezioni della domanda; selezionando il tasto inoltra si procede all'invio dell'istanza)

Assegnazione di supplementi

Così leggiamo nella nota MIM n. 115135 del 25 luglio relativamente alle modalità di attribuzione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche:

Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'Ordinanza ministeriale e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza.

Si rinvia, dunque, all'OM 88/2024 il cui:

  • articolo 12 riguarda l'assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, conferite tramite un sistema automatizzato attingendo da GaE e, in caso di esaurimento o incapienza di queste ultime, da GPS;
  • articolo 13 riguarda l'assegnazione delle supplenze brevi (malattia, maternità, infortunio, permessi vari…), conferite dalle graduatorie di istituto. Le citate GI sono utilizzate anche per l'attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS.

Modalità attribuzione supplenze 30/06 e 31/08

Ai sensi del citato articolo 12, le supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), sono attribuite secondo le modalità di seguito indicate:

  1. gli aspiranti presentare la domanda di partecipazione esprimendo le preferenze in base alle quali ottenere la supplenza (domanda sino al prossimo 7 agosto ore 14.00);
  2. gli ATP competenti, a seguito delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole scuole tramite una procedura automatizzata;
  3. la procedura automatizzata assegna la supplenza a ciascun aspirante in base alla posizione occupata in graduatoria (quindi in base a punteggio ed eventuale aggiunta di cui si è titolari, fatte salve le riserve di posti), nell'ordine delle classi di concorso/tipologia di posto indicatore e delle preferenze espresse;
  4. le disponibilità successive che si determinano anche per effetto di rinuncia sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze (vi sono diversi turni di nomina; infatti, come si legge sempre nel citato art. 12, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistente in relazione ai diversi turni di nomina, come registrati dall'ufficio scolastico territorialmente competente)
  5. i successivi turni di nomina vengono effettuati nei confronti degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattati dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. Quindi si riparte dalla posizione successiva all'ultimo dei nominati (salvo per chi ha titolo al completamento). Ecco perché anche i rinunciatari per le sedi non espresse (vedi di seguito chi sono) non vengono più trattati dalla procedura.

Si evidenzia che:

  1. la mancata presentazione dell'istanza costituisce rinuncia all'assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da tutte le GaE e/o GPS di inclusione (si possono invece ottenere dalle GI, in caso di esaurimento delle predette le graduatorie);
  2. Costituisce rinuncia anche la mancata espressione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui, qualora al proprio turno di nomina l'aspirante non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, sarà ritenuto rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso /tipologie di posto non indicate. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento;
  3. la rinuncia alla supplenza assegnata o la mancata resa presa di servizio dopo l'assegnazione predetta, comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapacità delle stesse, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'anno scolastico di riferimento;

Pubblicazione post

Così leggiamo nella nota sulle supplenze che rinvia al riguardo all'art. 12/6 dell'OM 88/2024:

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, dell'Ordinanza ministeriale, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli Uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.

Dunque, se la pubblicazione delle disponibilità generalmente non avviene (e comunque non è obbligatoria) prima delle nomine, la stessa va necessariamente effettuata insieme alla pubblicazione degli esiti dell'attribuzione delle supplenze per il relativo turno di nomina.

Le risposte alle domande

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Supplenze da GaE e GPS 2024/25: come inserire le max 150 preferenze. Ecco come funzionerà l'algoritmo, per non sbagliare. 6 video + Breve guida PDF



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