Assegnazione provvisoria 24/25, docente neoassunto soprannumerario: non è soggetto al vincolo triennale
I docenti neoassunti in ruolo dall'a.s. 2023/24 sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Quando non si applica.
Vincolo neoassunti
- Normativa: combinato disposto di cui all'art. 13/5 del D.lgs. N. 59/2017, sostituito dall'art. 44/1, lettera g), del DL 36/2022 (convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79/2022), e all'art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come da ultimo sostituito dall'art. 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023).
- Chi riguarda: i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo as 2023/24.
- Chi è escluso: docenti in soprannumero o esubero; docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si protrarrà successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
- Cosa comporta: la permanenza nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l'anno in cui è svolto il periodo di prova.
- Cosa si può fare: durante i tre anni di vincolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diversa da quella di titolarità per le quali hanno titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l'anno di prova.
- Ulteriori deroghe: il vincolo è superato da coloro i quali rientrano in una delle deroghe di cui all'art. 34 del CCNL 2019/21, ricevuta tramite l'Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024, riportato nell'OM 30/2024
Al netto delle deroghe di cui al punto 6 sopra riportato, ai sensi della medesima disposizione legislativa relativa al vincolo (art. 13/5 D.lgs. 59/17), lo stesso non si applica nel caso in cui l'interessato venga a trovarsi in situazione di soprannumero o esubero oppure sia affetto da grave disabilità o ancora assistere un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si prosegua successivamente al termine della presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Ecco la parte del testo di interesse di cui al citato art. 13/5 del D.lgs.59/17:
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolasticanei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di Matematica e Scienze (A028) assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 23/24. Sono stata dichiarata perdente posto in quanto soprannumeraria nella scuola di titolarità ed ho potuto presentare domanda di mobilità in altra provincia, la quale non è stata accettata per mancanza di posti disponibili. Sono stata collocata quindi in un'altra scuola della stessa provincia. Ho presentato domanda di assegnazione provvisoria ma sono stata esclusa dalle graduatorie per “mancanza di deroga al vincolo triennale”. Secondo me l'esclusione è immotivata poiché nell'Intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito ei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, all'articolo 1 comma 2 è esplicitato quanto segue: […] I docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2023/2024 permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.[…] Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero […]. Da ciò deduco che l'essere docente soprannumerario costituisce una deroga al vincolo triennale, consentendo alla sottoscritta di presentare domanda di assegnazione provvisoria. E' corretta la mia interpretazione? Posso presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie?
Sì, la lettrice ha ragione: la condizione di soprannumero o esubero, come sopra riportato, comporta la non applicazione del vincolo, ragion per cui la stessa può partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria non solo provinciale, movimento permesso dalla normativa senza deroghe (come sopra riportato), ma anche interprovinciale. Le consigliamo di presentare immediatamente un reclamo al fine di far valere il diritto che le spetta. Assegnazioni provvisorie 2024, al via convalida domande e graduatorie: superamento anno prova per docenti a tempo determinato. Reclami entro 5 giorni
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