Istruzione

Aggiornamento GPS 2024/26: docente di ruolo può inserirsi solo per classi di concorso diverse da quella in cui è titolare


I docenti di ruolo possono inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ma non per la classe di concorso/posto di titolarità. Vediamo perché.

Aggiornamento GPS

L'aggiornamento delle GPS 2024/26 dovrebbe essere avviato a breve, si soltanto attendere la pubblicazione dell'OM che lo disciplinerà e detterà disposizioni sull'assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 per il predetto biennio 2024/25 e 2025/26.

Gli aspiranti possono presentare domanda, a pena di esclusione, per una sola provincia. L'istanza va inoltrata esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione dell'OM sul Portale Unico del reclutamento e sino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Al termine della compilazione, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE, nonché essere abilitati al servizio “Istanze on line”. La domanda può essere presentata per:

  • inserimento;
  • aggiornamento;
  • trasferimento (ossia cambio provincia)
  • aggiornamento/trasferimento.

Gli aspiranti che non presentano domanda permangono nelle GPS con il medesimo punteggio con cui figuravano nel biennio 2022/24, sulla base dei titoli all'epoca presentati e delle eventuali rettifiche dovute alle verifiche effettuate dalle scuole competenti. Evidenziamo che le situazioni soggette a scadenza, in particolare le preferenze, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, anche chi non ha titoli e servizi da aggiornare dovrebbe presentare domanda per confermare/dichiarare eventuali precedenze possedute. Viceversa, le stesse non saranno più riconosciute.

Requisiti di accesso

L'inserimento/aggiornamento delle GPS, come detto all'inizio, riguarda anche i docenti di ruolo che intendono concorrere per le succitate supplenze, tuttavia non è possibile inserirsi nelle graduatorie in esame per il medesimo posto/classe di concorso di titolarità, in virtù delle relative disposizioni contrattuali.

Supplenze docenti ruolo

Dall'a.s. 20234/25, le supplenze del personale docente di ruolo sono disciplinate dall'articolo 47 del CCNL 2019/21, che va letto congiuntamente con la disposizione di cui all'art. 3/3 del DM 138/2023. In base al citato art. 47:

  1. il docente già di ruolo può accettare morbidezza su posto intero (precisazione non prevista dall'art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
  2. le morbidezza possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall'art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per un'altra classe di concorso;
  3. il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all'articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  4. l'accettazione della supplenza comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie;
  5. l'accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilito nell'atto di conferimento dello stesso;
  6. l'accettazione della supplenza, ai sensi dell'art. 3/3 del DM n. 138/2023, è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell'anno di prova.

Tenuto conto di quanto riportato al punto 2, ossia che la supplenza si può accettare per un posto/grado/classe di concorso diversi da quello/a di titolarità, è chiaro che il docente di ruolo non può inserirsi per la classe di concorso/posto di titolarità. Non a caso, in seguito all'immissione in ruolo (quindi anche prima della conferma in ruolo, come previsto invece per le altre graduatorie dal combinatore disposto di cui all'art. 3/3 del D.lgs. 297/94 e all' art.13/5 del D.lgs, 59/2017), gli interessati sono cancellati dalle specifiche graduatorie (ossia le medesime della classe di concorso/posto di titolarità), come ad esempio possiamo leggere nel dispositivo dell'ATP di Bologna relativo allo scorso anno scolastico:

CONSIDERATO che l'art. 36 del CCNL COMPARTO SCUOLA 2006/2009 dispone che “il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”;
RILEVATO che i docenti inseriti nell'elenco allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, risultano inseriti in GPS per la medesima classe di concorso – tipo posto per la quale risultano attualmente in ruolo;
DISPONE
L'esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Bologna, valevoli per il biennio 2022-24, per le classi di concorso indicate, dei docenti riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Nel dispositivo summenzionato si fa riferimento all'art. 36 del CCNL 2007, in quanto le supplenze as 2023/24 sono state disciplinate dal citato articolo, perché il nuovo CCNL 2019/21 è stato sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024.

Docenti di ruolo e GPS

Alla luce di quanto detto sopra, la stanza del docente di ruolo per le GPS:

  • non può essere presentata per la classe di concorso/tipo posto/grado di titolarità, in quanto citato art. 47 del CCNL 2019/21 non permette l'accettazione di supplenze nella medesima classe di concorso/grado/tipologia di posto di titolarità;
  • può essere presentato per una provincia/regione diversa da quella di titolarità;
  • può essere presentato per classi di concorso/gradi/tipologie di posto diverso da quelli di titolarità.

Come funziona l'assegnazione delle supplenze ai docenti di ruolo

Supplenze docenti ruolo 2024/25: per altra classe di concorso e anche su sostegno nello stesso grado

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente vincitrice del concorso straordinario bis. Vi scrivo perché credo che ci sia tanta confusione sull'abilitazione conseguita con la nostra procedura concorsuale. Sappiamo che ai sensi dell'articolo 19/4 del DM 108/2022: “all'atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi”. I docenti che hanno concluso con successo l'anno di prova e che sono stati confermati in ruolo potranno dunque accedere alle GPS di 1^ fascia, in virtù dell'abilitazione conseguita?

L'abilitazione, nell'ambito della procedura di cui fa parte il concorso straordinario bis, si ottiene all'atto della conferma in ruolo, come dice la stessa lettrice. Precisiamo che immissione e conferma in ruolo avvengono contestualmente, previo superamento dell'anno di prova e della prova conclusiva del previsto percorso universitario, svolti nel corso dell'anno di servizio prestato a tempo determinato: così, gli assunti al 31/08 dalle GM del predetto concorso nel 2022/23, sono stati immessi e confermati in ruolo nel 2023/24. Detto ciò, rispondiamo alla lettrice che non può inserirsi per la medesima classe di concorso di titolarità che è quella relativamente alla quale ha conseguito l'abilitazione all'atto della conferma in ruolo. Infatti, come detto sopra, l'articolo 47 del CCNL 2019/21 prevede che il docente di ruolo possa accettare supplenze su posto intero al 30/06 e al 31/08 in un diverso grado di istruzione ovvero in altra tipologia di posto (possibilità non previsto dall'art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o in altra classe di concorso.

In definitiva, la lettrice potrà inserirsi per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diversa da quella di titolarità.

Le risposte ai quesiti

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