Istruzione

Supplenze sostegno da graduatorie di istituto, anche a docenti non specializzati. Quale sanzione per chi non accetta


I docenti specializzati, che rifiutano una supplenza su sostegno da GI, non potranno ottenere supplenze né per il sostegno né per qualsiasi altra classe di concorso/posto del medesimo grado. E non sono specializzati?

Supplenze sostegno da Graduatorie di istituto

Le supplenze su posto di sostegno dalle GI (siano esse al 30/06 e al 31/08, in caso di esaurimento delle GPS, ovvero brevi) sono assegnate secondo quanto indicato nell'art. 13 dell'OM n. 88/2024, secondo cui le supplenze in esame si assegnano nell'ordine indicato (si passa da una graduatoria/elenco all'altro, in caso di esaurimento di quelli precedenti):

  1. elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie di istituto (vi sono collocati i docenti specializzati inclusi in GaE);
  2. II fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno (vi sono inclusi i docenti della prima fascia delle GPS posto di sostegno) e, dal 2025/26, elenco aggiuntivo alla seconda fascia (cui saranno inclusi i docenti inseriti nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS prima fascia sostegno);
  3. III fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno (cui sono inclusi i docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS sostegno).

Nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza attingendo dalla graduatoria di istituto della scuola interessatase scorrono le GI delle scuole vicinesino all'intera provincia, sempre secondo l'ordine sopra indicato:

  1. elenchi aggiuntivi prima fascia graduatorie di istituto;
  2. II fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno e, dal 2025/26, relativo elenco aggiuntivo);
  3. III fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno.

Nel caso in cui non si possa assegnare la supplenza dalle graduatorie di istituto delle scuole viciniorila stessa va attribuita attingendo (nell'ordine indicato) da:

  1. graduatorie di istituto posto comune di I, II e III fascia della scuola interessata. In tal caso, le fasce si scorrono nell'ordine (I, II e III) e, per la scuola secondaria, si incrociano le graduatorie, ossia per ciascuna fascia si fanno confluire in una sola graduatoria i docenti delle varie classi di concorso, in base al miglior punteggio spettante; in subordine (ossia qualora non si possibile assegnare la supplenza);
  2. graduatorie di istituto posto comune di I, II e III fascia delle scuole viciniori, secondo quanto detto nel punto precedente.

Infine, qualora non si riuscisse ad assegnare la supplenza secondo quanto detto sopra, la scuola deve pubblicare un interpello, novità questa introdotta dall'OM 88/2024.

Sanzioni supplementi GI

Le sanzioni relative alle supplenze ottenute dalle graduatorie di istituto sono disciplinate dall'art. 14, comma 2 – lettere a) eb), dell'OM 88/2024 che, relativamente alla rinuncia, prevede una distinzione tra supplenza su posto comune e supplenza su posto di sostegno.

Rinuncia

– la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento:

  • per posto comune comporta l'impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l'orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l'intero orario di servizio;
  • per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati, l'impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l'orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che hanno già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l'intero orario di servizio.

Le sanzioni sopra rilasciate sono applicate (secondo quanto detto sopra in merito alla distinzione tra posto comune e sostegno) anche a coloro i quali non prestano servizio dopo l'accettazione della supplenza ovvero che non rispondono alla convocazione, nei termini previsti, per una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola deve considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario.

Abbandono

L'abbandono del servizio comporta l'impossibilità di ottenere supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime ( biennio 2024-2026).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Se sono inclusa in graduatoria incrociata per sostegno ma non sono specializzata né abilitata, posso rinunciare a una chiamata senza essere sanzionata per le mie classi di concorso? O dovevo rifiutare esplicitamente l'inclusione nella sede della domanda? Sono inseriti per posto comune su AB24 e AB25. In caso, se rinunciassi a un sostegno alle medie, non verrei più chiamata nemmeno per inglese alle medie? O nemmeno alle superiori? E per l'attuale come o per entrambi gli anni di vigenza delle gps? Specifico che parlo di chiamata da sostegno incrociata da GI

Come detto sopra, la sanzione per una supplenza su posto di sostegno, per i soli docenti specializzati, consiste nell'impossibilità di ottenere supplenze dalla scuola in cui si è rinunciato sia per il sostegno che per tutte le classi di concorso/tipologie di posto del medesimo grado. La lettrice, tuttavia, non è specializzata e quindi la predetta sanzione non potrà essere applicata. Pertanto, qualora la stessa rinunciasse ad una supplenza su posto di sostegno da graduatoria incrociata, non potrebbe ottenere nella scuola in questione solo supplenze su posto di sostegno del grado interessato. Potrà invece ottenerle per le altre classi di concorso e, nelle altre scuole di inclusione, anche su sostegno.

Le risposte alle domande

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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