Istruzione

Assunzioni concorso PNRR 2023, conferma sul posto della supplenza al 31 agosto con vincolo di (almeno) quattro anni per i non abilitati


I docenti assunti da GM PNRR, entro il 31 dicembre 2024, devono o possono restare sull'eventuale supplenza ottenuta al 31 agosto nella stessa regione e classe di concorso per cui si è risultati vincitori?

Assunzioni GM PNRR entro il 31/12

I vincitori dei concorsi PNRR 2023 scuola dell'infanzia/primaria e scuola secondaria, le cui GM siano pubblicati dopo il 31/08 ed entro il 10/12, possono essere assunti entro il 31 dicembre pv, ai sensi di quanto disposto dal DL n . 71/2024, al fine di ricevere gli obiettivi assunzioni previsti dal suddetto piano nazionale di ripresa e resilienza (ricordiamo che i vincitori dei medesimi concorsi, le cui GM siano stati pubblicati entro il 31/08, hanno partecipazione alle assunzioni da effettuare entro la stessa dati).

Nello specifico, secondo le disposizioni di cui al suddetto DL 71/24:

  1. i posti destinati ai vincitori dei concorsi succitati, da assumere entro il 31/12, sono stati accantonati in numero pari a quelli banditi o, se inferiore, al numero di ammissione alla prova orale;
  2. è possibile attingere dalle graduatorie di merito pubblicate dopo il 31 agosto 2024 ed entro il 10 dicembre 2024;
  3. i docenti individuati per l'assunzione in ruolo scelgono la sede definitiva tra i posti di cui al punto 1 e prendono servizio entro 5 giorni dall'assegnazione della medesima sede;
  4. qualora i docenti individuati per l'assunzione in ruolo abbiano ottenuto per l'a.s. 2024/25 un supplenza su posto vacante (quindi al 31/08) nella stessa regione e per la medesima classe di concorso di inclusione in GM (quindi nella regione e per la classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso), gli stessi sono confermati sul medesimo posto ottenuto con la supplenza;
  5. i docenti individuati per l'assunzione da GM secondo quanto detto sopra: se in possesso della specifica abilitazione, sono assunti direttamente a tempo indeterminato e svolgono l'anno di prova ai fini della conferma in ruolo; se privati ​​di abilitazione (ciò riguarda la sola scuola secondaria, al cui concorso hanno partecipato anche gli aspiranti in possesso di laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/22 oppure laurea + 3 anni di servizio), sono assunti a tempo determinato ( contratto al 31/08), svolgono il percorso per conseguire l'abilitazione (da 30 CFU o 36 CFU) e l'anno successivo, conseguita l'abilitazione, sono assunti in ruolo e svolgono l'anno di prova.

Conferma supplenza ottenuta: volontaria?

Come leggiamo nel punto 4 di cui al paragrafo precedente, qualora i vincitori dei concorsi summenzionati abbiano accettato, per l'a.s. 2024/25, una supplenza con precise caratteristiche, sono confermati sulla medesima. Trattasi di facoltà oppure di obbligo? Ecco il testo dell'art. 14-bis del DL 71/2024:

[…] I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto…

Ai fini della conferma, dunque, la supplenza deve essere su:

  • su posto vacante
  • nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui si sono risultati vincitori del concorso

Quanto al carattere della disposizione, stando alla lettera della medesima, i docenti in esame “… sono confermati su tale posto“. Non sembra dunque esserci una possibilità di scelta da parte del docente, a meno che il MIM non fornisca una diversa interpretazione.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono un'insegnante della scuola secondaria di I grado, classe di concorso A022. Ho superato la prova scritta e orale del concorso e sono in attesa della graduatoria di merito. La domanda che vorrei rivolgervi è questa: ho letto che, nel caso risultassi vincitrice del concorso, devo rimanere nella scuola dove sto lavorando fino al 31 agosto (posto vacante). Il Ministero quest'anno ha accantonato tutta una serie di cattedre nei vari istituti, per cui non sono riuscita ad avere la prima scelta indicata nelle 150 scuole. Potrò comunque scegliere, una volta terminato l'anno scolastico 2024/2025, la sede della scuola desiderata oppure dovrò rimanere nell'istituto dove sto lavorando anche nel prox anno? Grazie, aspetto una vostra cortese risposta.

Come detto sopra, se la supplenza al 31 agosto è nella stessa classe di concorso e regione in cui si sono risultati vincitori, la lettrice è confermata su conto posto e non vi è possibilità di scelta. Così, d'altra parte parte, stanno operando gli USR, come ad esempio quello per la Lombardia, nel cui avviso relativo alle immissioni in ruolo dalle GM PNRR 2023 si legge:

Si evidenzia altresì che ai sensi dell'art. 4 bis c. 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2024, n. 106: “i docenti eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/25 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori sono confermati su tale posto”. Tali docenti, quindi, non saranno convocati ai fini dell'espressione delle preferenze di provincia ma saranno individuati direttamente sulla sede, ove risulteranno confermati a seguito dell'emanazione di specifico provvedimento da parte di questa direzione generale.

Quanto alla possibilità di cambiare scuola dopo l'a.s. 2024/25, da quanto sopra riportato è chiaro che la sede, su cui si sta eventualmente svolgendo la supplenza e su cui si è confermati, diventi la scuola di assegnazione/titolarità, in cui si è vincolati per 3 anni scolastici (che diventano 4 per i non abilitati della secondaria), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 399/3 del D.lgs. 29794 e all'art. 13/5 del D.lgs. 59/17 (il cosiddetto vincolo per i neoassunti). Tale vincolo, tuttavia, può essere superato, se si rientra in una deroghe di cui all'art. 34 del CCNL 19/21, che garantiscono sempre le procedure di mobilità a determinate categorie di personale. Ecco quali:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

In definitiva, la nostra lettrice, se individuata per il ruolo, considerato che sta svolgendo una supplenza al 31/08 nella stessa classe di concorso e regione in cui è risultata vincitrice, sarà confermata nella scuola in cui sta prestando servizio e che diventerà la sua scuola di titolarità. Potrà cambiarla dopo aver superato il suddetto vincolo triennale ovvero prima se rientra in una delle deroghe sopra elencate.

NB La prossima settimana si svolgerà il primo incontro per la mobilità dell'anno scolastico 2025/26. Aspettiamo tutta la sequenza di incontri per capire se ci saranno novità.

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