Istruzione

Cattedra Orario Esterna: ancora dubbi per la sua attribuzione. Riassumiamo le regole previste nel contratto


L'attribuzione di una COE è regolata dal CCNI dove si chiariscono le differenti regole se la cattedra è di nuova costituzione oppure già presente nell'organicodell'anno precedente. Analizziamole

Una lettrice ci scrive:

Nella mia scuola tre anni fa è arrivata una docente su cattedra COE. Racconto cattedra è sempre rimasta in organico di diritto ma in organico di fatto, grazie ai part time di alcuni colleghi, è stata ottimizzata come cattedra interna. Nel momento in cui i colleghi decisero di rientrare dal part-tempo, il completamento esterno a chi spetta?

Una Cattedra Orario Esterna (COE) è una cattedra composta da una sede principale, corrispondente con la sede di titolarità del docente, e da una o due sedi di completamento, che risultano essere una o due scuole autonome con disponibilità di spezzone orario che consente il completamento della cattedra

La COE viene costituita dall'Ufficio scolastico territoriale, che deve tener conto del criterio di facile raggiungibilità tra le sedi, accorpando non più di tre scuole ubicate in non più di due comuni diversi.

Il completamento di una COE, quindi, può essere anche in scuole ubicate in comuni diversi, per cui si possono distinguere due tipologie di COE, quella con completamento nello stesso comune e quella con completamento in comune diverso.

La seconda tipologia è quella che potrebbe determinare maggiori disagi per il docente in servizio su tale cattedra.

Il disagio che comporta il servizio su più sedi è causa di grande interesse dei docenti sui criteri che devono essere seguiti per l'assegnazione della COE a uno dei docenti titolari nella scuola.

Analizziamo i due casi che si possono presentare

COE già esistente nell'organico dell'anno precedente

L'assegnazione di una COE già esistente nell'organico dell'anno precedente non è condizionata dalla graduatoria interna di istituto in quanto tale cattedra deve essere assegnata al docente in servizio l'anno precdente sulla COE.

Come chiarisce l'art.11 comma 2 del CCNI sulla mobilità “Il titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si libera una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra […]“…..”Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia privata di titolare.[…]”

Il titolare su una COE, quindi, per passare nella scuola di titolarità su una cattedra interna, questa deve risultare vacante e, quindi, “liberata” dal docente che la occupava l'anno precedente, in seguito a pensionamento o mobilità in uscita.

Nello stesso modo il docente potrebbe lavorare su una cattedra interna per un solo anno scolastico se dovesse liberarsi, in organico di fatto, una cattedra interna o uno spezzone orario tale da consentirgli un completamento interno della cattedra con trasformazione non definitiva della COE in cattedra interna.

La possibilità che si liberi una cattedra in organico di fatto è legata alla mobilità annuale (utilizzazione o assegnazione provvisoria) o alla richiesta di aspettativa o mandato politico di durata annuale.

La possibilità che si liberi uno spezzone orario in organico di fatto è legata al part-time del docente titolare della cattedra interna

COE di nuova costituzione o COE ex-novo

La COE ex-novo è una cattedra orario esterna di nuova costituzione, non esistente nell'organico dell'anno precedente.

Questa cattedra si forma in seguito a contrazione nell'organico della scuola con trasformazione di una cattedra interna in COE che dovrà essere assegnata ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel precedente anno scolastico. L'assegnazione di questa cattedra avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto.

Conclusioni

Il caso di cui parla la nostra lettrice riguarda una docente trasferita nella scuola in una COE, che grazie al part-time di un collega viene trasformata annualmente in cattedra interna e questo consente alla docente di svolgere il suo servizio interamente nella scola di titolarità senza completamento esterno.

Questa condizione, come chiarito sopra, è, però provvisoria, e può sussistere soltanto in presenza del part-time. Il docente in part-time, infatti, non perde il diritto alla sua cattedra in cui è titolare, per cui se dovesse rientrare con orario completo nella scuola riprenderà la sua cattedra interna e il COE dovrà essere assegnata al docente arrivato nella scuola, negli anni precedenti, per trasferimento su una COE

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