Istruzione

Secondo concorso PNRR 2024, GM ancora di soli vincitori e integrata soltanto in caso di rinunce


Anche le GM del secondo concorso PNRR saranno costituite dai soli vincitori e saranno integrati nel solo caso di rinunce dei medesimi.

Secondo Concorso PNRR

Il secondo dei due previsti concorsi nell'ambito della fase transitoria (sino al 31 dicembre 2024) di cui al PNRR, essendo disciplinato anch'esso dal DM n. 205/2023, presenta le stesse caratteristiche del primo, eccetto che per la novità relativa al superamento della prova scritta e introdotta dal DL n. 71/2024, convertito con modifiche in legge n. 106/2024.

Articolazione

Il concorso, da bandire entro il mese di dicembre, si articola in:

  • prova scritta: è superata dagli aspiranti che conseguano un punteggio minimo di 70/100 e rientrino nel numero di candidati pari a 3 volte ai posti banditi nella regione e nella classe di concorso/posto di interesse. Approfondisci;
  • prova orale: superata con un punteggio minimo di 70/100 [nel caso di svolgimento anche della prova pratica, il voto è scaturito dalla media aritmetica tra i voti conseguiti nel colloquio (max 100 punti) e nella prova pratica (max 100 punti); anche in tal caso, la prova è stata superata con un punteggio minimo di 70/100]
  • valutazione titoli: massimo 50 punti

Al termine delle prove e valutati i titoli ai soli candidati che hanno superato la prova orale, le commissioni procedono alla redazione delle graduatorie di merito (GM).

Il GM:

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Ho appena letto l'informativa relativa al prossimo concorso scuola e all'abilitazione. Tutto chiaro. La mia domanda riguarda invece chi il concorso lo passa ma non lo vince, sia nel caso che abbia già conseguito l'abilitazione con i nuovi percorsi formativi, sia in caso contrario. Cosa succederebbe? Dovrà ripeterlo ogni qualvolta non lo dovesse vincere? Grazie

Il secondo concorso scuola secondaria, come detto sopra, è disciplinato dal DM n. 205/2023, secondo cui le graduatorie di merito sono composte dai soli vincitori e integrano soltanto in caso di successiva rinuncia dei vincitori (art. 12/11):

[…] La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali…

Anche per il secondo concorso PNRR di cui al quesito, dunque, i candidati che superano le prove ma non rientrano nel numero dei posti banditi, non rientreranno nelle GM e saranno assunti esclusivamente in caso di rinunce da parte dei vincitori.

Evidenziamo, inoltre, che nell'articolo 1 del DM 205/23 si legge che lo stessa disciplina i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruolo della secondaria, in particolare quelli banditi nell'ambito del PNRR e finalizzati all'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento. Il medesimo DM detta altresì che lo stesso disciplina la fase transitoria sino al 31 dicembre e, in via ordinamentalei concorsi per la secondaria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 59/17 (decreto che disciplina il sistema di formazione e reclutamento nella secondaria). Di conseguenza, salvo modifiche del regolamento stesso (DM 205/23), gli idonei dei prossimi concorsi non entreranno in GM e potranno essere assunti nel solo caso eventuali rinunce dei vincitori (le GM, infatti, sono integrate nel solo limite dei posti banditi). Ecco le citate disposizioni del DM (art. 1, commi 1 e 2):

Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In particolare, sono disciplinati i concorsi che saranno banditi in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui agli articoli 44-46 del decreto -legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento …

Il presente decreto disciplina:
UN) in via ordinamentale, i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

B) per la fase transitoria, entro il 31 dicembre 2024uno o più concorsi per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai quali potranno partecipare anche i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18- bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

In definitiva, gli idoneii quali non saranno assunti a seguito di rinunce dei vincitori, dovranno partecipare al successivo concorso per essere assunti nel ruolo. Si sottolinea che le GM hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, fermo restando il diritto all'assunzione dei vincitori.

Le risposte ai quesiti

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