Istruzione

Gita scolastica e infortunio: se è presente anche il genitore, la responsabilità è sempre del docente? C'è anche corresponsabilità scuola-alunno – Orizzonte Scuola Notizie


La responsabilità dell'istituto scolastico e degli insegnanti in caso di autolesione da parte di un alunno è di natura contrattuale. Essa si fonda sul dovere di vigilanza che la scuola deve esercitare dal momento in cui il minore viene affidato alla struttura scolastica fino a quando la sorveglianza passa, effettivamente o potenzialmente, ai genitori. tuttavia, cosa succede se un genitore partecipa a una gita scolastica?

L'affidamento dell'alunno alla scuola

Quando i genitori affidano il proprio figlio a un istituto scolastico, la scuola assume il dovere di vigilare sull'alunno con la diligenza richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore. La vigilanza deve prevenire situazioni di pericolo che possano compromettere la sua incolumità. Questo dovere valido rimane dall'inizio dell'affidamento fino a quando la responsabilità di sorveglianza ritorna ai genitori.

Obbligo di vigilanza e gite scolastiche

Durante una gita scolastica, si crea un rapporto contrattuale che obbliga gli insegnanti a vigilare sugli studenti per tutta la durata dell'evento. Questa sorveglianza include non solo la prevenzione di incidenti, ma anche la verifica della sicurezza delle strutture alberghiere utilizzate per l'alloggio.

La scelta della struttura ricettiva

Tra gli obblighi della scuola durante le gite scolastiche rientra la selezione di strutture adeguate per l'accoglienza degli alunni. La scelta deve avvenire sulla base di una verifica preliminare dei potenziali rischi connessi all'uso di tali strutture e alla loro idoneità.

Prova del danno

L'iscrizione a una scuola e la partecipazione a una gita scolastica costituiscono un contratto che obbliga la scuola a garantire la sicurezza dell'alunno. In caso di danno, l'alunno deve dimostrare di aver subito un evento lesivo durante la gita. La scuola, invece, ha l'onere di provare che l'incidente è stato causato da circostanze imprevedibili o inevitabili, non evitabili nemmeno con le misure di prevenzione idonee. Resta inoltre possibile che la condotta imprudente dell'alunno contribuisca a determinare il danno.

La partecipazione del genitore alla gita

Se un genitore partecipa alla gita scolastica, l'affidamento del minore alla scuola non si concretizza, poiché il genitore assume il ruolo di accompagnatore. In tal caso, il personale scolastico non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni subiti dall'alunno.

Esclusione della responsabilità della scuola in presenza dei genitori

La responsabilità della scuola viene meno quando il genitore esercita il dovere di vigilanza durante la gita. La responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per la sicurezza dell'alunno è strettamente collegata al fatto che il minore sia affidato alla scuola, e cessa quando la sorveglianza passa ai genitori.

Sorveglianza e gite scolastiche con la presenza del genitore

Se un genitore partecipa a una gita scolastica, gli insegnanti sono sollevati dal loro dovere di vigilanza sull'alunno. In tal caso, la responsabilità per la sicurezza del minore ricade sul genitore presente.

Corresponsabilità scuola-alunno

In una sentenza della Corte di Cassazione (Sezione III Civile, n. 2413 del 4 febbraio 2014), riguardante un infortunio subito da un alunno durante una gita scolastica senza la presenza dei genitori, il tribunale ha rilevato una corresponsabilità sia da parte dell'alunno che della scuola. Il comportamento dell'allievo, insieme a quello degli altri studenti, ha contribuito all'incidente. La Corte ha quindi riconosciuto un danno biologico e morale, con un concorso di responsabilità tra la scuola e l'allievo.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *